Tasi, conosciamola meglio.
Il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed ha per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, come definiti ai fini dell’imposta IMU, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.Per servizi indivisibili si intendono l'ordine pubblico e la sicurezza, l'urbanistica e l'assetto del territorio, la tutela, la valorizzazione e il recupero ambientale, viabilità e infrastrutture stradali, protezione civile e altro. E' quindi una imposta che va versata ai comuni, i quali hanno l'obbligo di deliberare le relative aliquote di applicazione.
In linea generale colpisce gli immobili adibiti ad abitazione principale, le seconde e più abitazioni sono già soggette al pagamento dell' I.M.U., appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e massimo una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nei quali il soggetto passivo ( contribuente obbligato ) ed il suo nucleo familiare dimorano e hanno residenza anagrafica.
Per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la TASI non è dovuta in quanto già soggette a I.M.U.
Gli altri immobili soggetti al contributo della TASI sono:
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili di matrimonio;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non vi risieda anagraficamente e non vi dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 per ciascuna unità abitativa;
- fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 201/2011. In questo caso il pagamento è dovuto non solo dai proprietari e dai titolari di diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie ed enfiteusi) nella misura del 90%, ma anche da eventuali occupanti a qualsiasi titolo (ad esempio affittuario o comodatario) nella misura del 10%.
Come si calcola.
Si parte dalla rendita catastale, come per l' I.M.U., il dato si trova sull'atto di proprietà o consultando gratuitamente il servizio online di visure catastali dell'Agenzia delle Entrate.
La rendita catastale va poi rivalutata del 5% ed infine applicato il moltiplicatore 160 o altro moltiplicatore a seconda della tipologia dell'immobile. Si ottiene così la base imponibile.