martedì 15 dicembre 2015

Nuovo libretto di impianto per caldaie.


In arrivo il nuovo modello di libretto di impianto per caldaie e condizionatori, per mettersi in regola basta dotarsi del nuovo certificato in occasione del primo controllo utile sull’efficienza dei propri dispositivi.
L’obbligo in questione è scattato lo scorso 15 ottobre, ma tale data non rappresenta l’ultima possibilità per gli utenti di mettersi in regola con la normativa. Tale adempimento prende forma a partire dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 il quale stabilisce che le caldaie tradizionali, già in passato dotate di un libretto d’impianto, debbano rinnovarlo con la compilazione del nuovo modello. La stessa documentazione è estesa in via obbligatoria anche ai condizionatori (in Lombardia, per effetto della legge regionale, solo quelli sopra i 12 kW) e all’intera galassia dei sistemi di riscaldamento, dalle pompe di calore ai cogeneratori, transitando per il teleriscaldamento e i dispositivi alimentati da fonte rinnovabile.
Tra le novità presenti nel provvedimento emesso lo scorso 10 febbraio c’è anche l’aggiornamento della modulistica per inviare il rapporto di controllo al termine delle verifiche di efficienza dell’impianto. Tale documento si distingue in 4 tipologie (riscaldamento a fiamma e combustione, condizionamento, teleriscaldamento, co e trigenerazione) e deve essere presente solo nel caso di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW. La compilazione spetta ai tecnici, che inviano il rapporto all’ente preposto a tenere il catasto degli impianti, pagando l’importo del bollino, secondo un tariffario che cambia da Comune a Comune.

venerdì 27 novembre 2015

La superficie nelle visure catastali.

La superficie nelle visure catastali.

L’Agenzia delle Entrate ha reso visibile, per circa 58 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che risultano censite nel catasto urbano nelle categorie dei gruppi "A", "B" e "C" e dotate di planimetria, le visure catastali  migliorate dal dato sulla superficie, oltre agli elementi identificativi e di classamento già presenti.
Il dato relativo alla superficie catastale, che va ad abbinarsi a quelli già esistenti, da quelli  identificativi dell’immobile a quelli di classamento, come la zona censuaria, la categoria catastale, la consistenza, la rendita, finora visibile solo per l' ufficio del catasto ( Agenzia del Territorio ), entra nei documenti a disposizione dei proprietari e dei professionisti del settore.
Questa operazione si presenta come un'attività di bonifica degli errori presenti in banca dati relativi all'immobile e di aggiornamento degli stessi, permettendo un allineamento ed integrazione con quanto già dichiarato.  Lo scopo ha un doppio aspetto, il primo di considerare la consistenza di un immobile con la sua superficie catastale e non più con il vano catastale, il secondo di applicare ed aggiornare le rendite secondo la superficie, soprattutto per quegli immobili che sono stati dichiarati con le vecchie procedure e mai aggiornati.

venerdì 29 maggio 2015

Rata acconto IMU e TASI.

Regole non al passo con i tempi. Questa è la sintesi più appropriata ai problemi che dovranno affrontare i possessori degli immobili in vista della prossima scadenza del 16 giugno, relativa all’IMU e alla TASI.
L' esperienza dello scorso anno ha dimostrato che, la nuova imposta sui tributi indivisibili, si è scoperta ingestibile e quest’anno la situazione non è migliorata affatto. In attesa dell' approvazione della localtax, che dovrebbe avvenire in occasione della prossima legge di stabilità, i contribuenti dovranno fare i conti con le innumerevoli situazioni, aliquote, detrazioni  e soprattutto dovranno calcolare il tributo anche per i detentori. La soggettività passiva, infatti, sembra essere uno dei principali problemi per il calcolo dell’acconto.
La legge istitutiva prevede che la TASI debba essere versata anche dal soggetto che utilizza materialmente l’immobile se diverso dal possessore inteso quale titolare del diritto reale. Ad esempio il tributo deve essere versato, oltre che dal proprietario, anche dal locatario nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento. La quota a carico del detentore sarà stabilità dal regolamento comunale.
Per il momento, però, le regole da seguire per il calcolo dell’acconto sono semplificate. In vista della prossima scadenza del 16 giugno i contribuenti potranno continuare a fare riferimento, provvisoriamente, alle aliquote e alle detrazioni stabilite, in via definitiva, per l’anno 2014. Non sarà quindi necessario fare riferimento alle eventuali nuove aliquote stabilite. Tuttavia, qualora il Comune avesse deliberato fissando nuove aliquote e/o detrazioni di imposta, il contribuente avrà la facoltà di applicare direttamente, già in sede di calcolo dell’acconto, le nuove misure.
Sarà però necessario tenere in considerazione eventuali variazioni, nel frattempo intervenute, durante il primo semestre del nuovo anno. Ad esempio il contribuente potrebbe aver acquistato o ceduto un immobile, potrebbe aver variato la residenza, l’area di cui è proprietario potrebbe essere divenuta edificabile, etc.

sabato 18 aprile 2015

Novità Bonus Mobili ed elettrodomestici.

Novità sul Bonus Mobili.
Il Governo è pronto a riconfermare il "bonus mobili" anche per il 2016 e, se necessario, anche a estenderlo. Affermazione fatta da M. Renzi durante la sua visita alla 54 edizione del Salone Internazionale del Mobile. Nuove agevolazioni sono previste per le giovani coppie, è quanto emerso dalle indiscrezioni rilasciate dal premier durante il suo intervento ma, il tutto è stato rimandato alla fine dell'anno 2015, quando ci sarà la scrittura della nuova Legge di Stabilità per il 2016.
Intanto vediamo cosa prevede l'attuale agevolazione nell'acquisto di nuovi arredi.
Introduzione del Bonus Mobili.
La legge 90 del 3 agosto 2013, che ha convertito il decreto legge n.63 del 4 giugno 2013, per la prima volta ha prorogato la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni di immobili residenziali ma, ha anche introdotto una importante novità fiscale relativa all'acquisto di arredi necessari per gli immobili oggetto di ristrutturazioni. Oltre al tetto detraibile per interventi edilizi pari a 96.000 euro, è stato inserito un ulteriore tetto di 10.000 euro, detraibile in 10 rate annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
La condizione di accesso al bonus mobili è che gli arredi devono essere acquistati esclusivamente per gli immobili in ristrutturazione, oggetto di detrazione del 50%.
A partire dal 6 giugno 2013 i beneficiari del bonus, possono essere solamente chi ha in corso la ristrutturazione del proprio immobile, non è applicabile ad acquisti avvenuti precedentemente a tale data. Altra condizione di accesso al bonus è l'inizio dei lavori di ristrutturazione, successiva al 26 giugno 2012. L'acquisto dei mobili può essere antecedente alle spese di ristrutturazione purché i lavori siano iniziati prima ma successivi alla data di cui sopra. Non è segnalato un termine ultimo per acquistare gli arredi quindi, sono detraibili anche le spese effettuate dopo la fine dei lavori di ristrutturazione ma, per il momento sono valide fino al 31 dicembre 2015.
I limiti di spesa.
Come è stato già detto, la spesa massima detraibile è il 50% di 10.000 euro.
La Legge di Stabilità per il 2014, nel prorogare il bonus fino al 31 dicembre 2014, aveva stabilito che la spesa detraibile per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, non poteva essere maggiore della spesa per la ristrutturazione. Si era pensato che con provvedimenti successivi sarebbe stata cambiata questa condizione ma, questo non è avvenuto. Pertanto rimanevano i limiti imposti con la Legge di Stabilità 2014. Se per ristrutturare un immobile la spesa era di  8.000 euro non era possibile detrarre sul tetto massimo previsto per acquisto di mobili ed elettrodomestici di 10.000 euro ma, si poteva detrarre solo su 8.000 euro, equivalente all'importo di ristrutturazione.
A questo pasticcio ha rimediato un specifico emendamento al decreto Casa sull'emergenza abitativa, abolendo di fatto il legame tra importo lavori e bonus mobili per cui, allo stato attuale rimane il tetto dei 10.000 euro.
Interventi di ristrutturazione collegati al bonus mobili.
La detrazione del 50% comprende anche interventi edilizi di natura straordinaria ma di semplice riparazione, ad esempio la sostituzione di tubazione di impianti o di elementi di sicurezza ma, che l'Agenzia delle Entrate considera detraibili. Gli stessi non sono però legati al bonus mobili come ha successivamente chiarito l'A.d.E. nella stesura della miniguida sul bonus mobili ed elettrodomestici, elencando gli interventi ammessi per tale detrazione fiscale.

Tassa rifiuti: paga anche il garage inutilizzato.

Tassa sui rifiuti - si applica anche sui garage non utilizzati:
La tassa sui rifiuti (tarsu-tares- tari) grava su “chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.”
E' quanto precisato dalla Sezione VI-Tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 33 depositata il 7 gennaio 2015.
A norma dall’art. 62 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507, infatti, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.
Per quanto concerne le vicende modificative della occupazione o detenzione del bene immobile l’ Art. 64 D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 dispone che:
1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.

mercoledì 1 aprile 2015

Modello unico per TASI.

Dichiarazione TASI: modello unico e valido su tutto il territorio nazionale: 
Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale: all’interno della disciplina generale del tributo, infatti, non vi sono norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente i modelli di dichiarazione concernenti la TASI; tanto più che ciò sarebbe in conflitto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015.
In particolare, ritiene il Dipartimento delle Finanze che la scelta di ogni comune di emanare un apposito modello, valido nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) costringerebbe i contribuenti, soprattutto quelli che hanno immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli. In tal modo sarebbe impossibile predisporre una procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi.
L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

martedì 31 marzo 2015

Recinzione condominiale.

La recinzione del giardino condominiale non è una innovazione: 
Non è una innovazione la recinzione del giardino condominiale – Sentenza Corte di Cassazione
In tema di deliberazioni assembleari, non è un'innovazione, bensì una semplice sistemazione, la decisione che dispone la recinzione del giardino condominiale anche per tutelarlo dall'uso indiscriminato da parte di terzi. Così la Corte di Cassazione, sentenza n. 4508 del 5 marzo 2015, s'è pronunciata in materia di validità delle delibere assembleari concernenti la chiusura del fondo.
IL FATTO: un condomino impugnava la decisione assembleare con la quale era stata decisa la recinzione del giardino condominiale. Quella delibera doveva essere considerata come  un'innovazione e di conseguenza mancavano i quorum previsti dalla legge, con notevole danno per la sua proprietà, vale a dire per un locale commerciale ubicato al piano terra dello stabile.
In primo grado la domanda del condomino veniva accolta, mentre nel giudizio d'appello, instaurato dal condominio, si giungeva ad opposte conclusioni: legittima la recinzione delle parti comuni che non costituisce innovazione e che comunque non limita la proprietà del condomino in quanto il locale commerciale ha un accesso (su tre) diretto sulla pubblica via e comunque non esistono servitù di sorta sul giardino condominiale.
La Cassazione conferma.
Si legge nella sentenza
Nessuna maggioranza qualificata, quindi, ma la maggioranza semplice prevista in relazione alla prima o alla seconda convocazione. Ciò vuol dire che la recinzione può essere deliberata:
in prima convocazione dalla maggioranza degli interventi che rappresentino almeno 500 millesimi;
in seconda convocazione dalla maggioranza degli interventi che rappresentino almeno 333,33 millesimi.
Nel caso di specie, quindi, il condominio – aveva legittimamente chiuso il fondo di sua proprietà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 841 c.c.

lunedì 2 febbraio 2015

Lavori Condominiali: le detrazioni 50-65% terminano nel 2015.

Legge di Stabilità 2015 ha leggermente modificato le norme per le detrazioni fiscali relative alle spese per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dei condomini. Pur confermando le detrazioni per un altro anno vi sono alcune particolarità da tenere presente , in particolare è stato abbreviato il periodo per l'esecuzione e il pagamento dei lavori per risparmio energetico  godendo del bonus fiscale,  innalzato però al 65%, riservato ai condomini , che era stato previsto anche per il primo semestre 2016 dal D.L. 63/2013, prorogando nel contempo quello per i lavori di recupero edilizio.

Le detrazioni fiscali per i lavori sui condomini.
Ecco  in sintesi  i diversi tipi di bonus per i lavori di edilizia.
1) RECUPERO EDILIZIO
Per le spese dal 1.1.2015 al 31.12.2015  la detrazione è pari al 50% con massimo di 96.000 euro per ogni unità abitativa. Nello specifico sono compresi, sempre in riferimento alle parti comuni :
- lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione
- costruzione di garage o posti auto a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- Interventi per impianti di allarme e antintrusione;
- impianti di connessione e cablatura degli edifici;
- opere per la riduzione dell’inquinamento acustico.

mercoledì 21 gennaio 2015

Riecco il canone rai.

Anche quest'anno, il 31 gennaio, scade il termine per il pagamento del canone rai di €. 113,50. Il tormentone di questi mesi su una modifica delle modalità di pagamento (si era parlato addirittura di inserirlo direttamente nelle bollette di luce e gas, in modo da farlo pagare a tutti gli italiani, ma anche di ridurne l'importo) si è concluso con un nulla di fatto: la legge di stabilità recentemente approvata lascia per quest'anno le cose invariate ( occorre ancora fare cassa ), vai al post.


Quindi se possiedi un apparecchio televisivo (o un qualsiasi dispositivo potenzialmente in grado di ricevere il segnale dall'antenna tv) devi sborsare, come l'anno passato, i 113,50 euro necessari a sostenere i canali della televisione pubblica nazionale, RAI. Per
pagare si utilizza il bollettino precompilato che arriva direttamente a casa, insieme ad una lettera di accompagnamento con le istruzioni anche per le modalità di pagamento rateizzate.

sabato 17 gennaio 2015

Il problema della muffa.

Il problema della muffa in casa e di alcuni rimedi per eliminarla è un argomento che richiede una particolare attenzione, proprio perché è uno dei mali delle nostre case e dannosa per la nostra salute.


La muffa è un fungo pluricellulare che si riproduce sotto forma di spora nei luoghi particolarmente umidi. Il formarsi  sulle pareti di casa e soprattutto negli angoli tra pareti e soffitto, non è solo un problema estetico. Se non viene rimossa prontamente, si rischia infatti di andare incontro a problemi più gravi sia per la propria salute che per i muri di casa. La muffa, con il suo cattivo odore caratteristico, rilascia delle tossine nell’aria che sono la causa di allergie, asma e problemi ai polmoni, oltre all'antiesteticità delle pareti rappresentate dalle macchie verdi . Molti sono i rimedi che vengono suggeriti  per rimuoverla in modo facile e veloce,  vediamo uno dei più antichi adottato dai nostri nonni.

sabato 10 gennaio 2015

Sostituzione miscelatore lavabo.

Cambiare il vostro rubinetto del vostro lavabo , non è una operazione difficile. Bastano pochi arnesi  e in pochi minuti otterrete un risultato straordinario, oltre ad avere un risparmio economico nei costi di intervento dell'idraulico.  Se siete appassionati  al bricolage e al fai-da-te, questa guida fa  proprio al caso vostro. L'operazione di sostituzione del rubinetto con miscelatore è semplicissima. Sarà necessario acquistare l'occorrente per montare il rubinetto e seguire delle semplici istruzioni che trovate anche nella confezione. Questo vi permetterà di eseguire un lavoro egregio e di risparmiare del denaro. Vediamo come montare un rubinetto con miscelatore.

Occorrente:
Rubinetto nuovo;
Chiave inglese;
Chiave meccanica di 10/12 - 18/19;
Cacciavite;
Guanti:
Pappagallo.