sabato 18 aprile 2015

Novità Bonus Mobili ed elettrodomestici.

Novità sul Bonus Mobili.
Il Governo è pronto a riconfermare il "bonus mobili" anche per il 2016 e, se necessario, anche a estenderlo. Affermazione fatta da M. Renzi durante la sua visita alla 54 edizione del Salone Internazionale del Mobile. Nuove agevolazioni sono previste per le giovani coppie, è quanto emerso dalle indiscrezioni rilasciate dal premier durante il suo intervento ma, il tutto è stato rimandato alla fine dell'anno 2015, quando ci sarà la scrittura della nuova Legge di Stabilità per il 2016.
Intanto vediamo cosa prevede l'attuale agevolazione nell'acquisto di nuovi arredi.
Introduzione del Bonus Mobili.
La legge 90 del 3 agosto 2013, che ha convertito il decreto legge n.63 del 4 giugno 2013, per la prima volta ha prorogato la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni di immobili residenziali ma, ha anche introdotto una importante novità fiscale relativa all'acquisto di arredi necessari per gli immobili oggetto di ristrutturazioni. Oltre al tetto detraibile per interventi edilizi pari a 96.000 euro, è stato inserito un ulteriore tetto di 10.000 euro, detraibile in 10 rate annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
La condizione di accesso al bonus mobili è che gli arredi devono essere acquistati esclusivamente per gli immobili in ristrutturazione, oggetto di detrazione del 50%.
A partire dal 6 giugno 2013 i beneficiari del bonus, possono essere solamente chi ha in corso la ristrutturazione del proprio immobile, non è applicabile ad acquisti avvenuti precedentemente a tale data. Altra condizione di accesso al bonus è l'inizio dei lavori di ristrutturazione, successiva al 26 giugno 2012. L'acquisto dei mobili può essere antecedente alle spese di ristrutturazione purché i lavori siano iniziati prima ma successivi alla data di cui sopra. Non è segnalato un termine ultimo per acquistare gli arredi quindi, sono detraibili anche le spese effettuate dopo la fine dei lavori di ristrutturazione ma, per il momento sono valide fino al 31 dicembre 2015.
I limiti di spesa.
Come è stato già detto, la spesa massima detraibile è il 50% di 10.000 euro.
La Legge di Stabilità per il 2014, nel prorogare il bonus fino al 31 dicembre 2014, aveva stabilito che la spesa detraibile per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, non poteva essere maggiore della spesa per la ristrutturazione. Si era pensato che con provvedimenti successivi sarebbe stata cambiata questa condizione ma, questo non è avvenuto. Pertanto rimanevano i limiti imposti con la Legge di Stabilità 2014. Se per ristrutturare un immobile la spesa era di  8.000 euro non era possibile detrarre sul tetto massimo previsto per acquisto di mobili ed elettrodomestici di 10.000 euro ma, si poteva detrarre solo su 8.000 euro, equivalente all'importo di ristrutturazione.
A questo pasticcio ha rimediato un specifico emendamento al decreto Casa sull'emergenza abitativa, abolendo di fatto il legame tra importo lavori e bonus mobili per cui, allo stato attuale rimane il tetto dei 10.000 euro.
Interventi di ristrutturazione collegati al bonus mobili.
La detrazione del 50% comprende anche interventi edilizi di natura straordinaria ma di semplice riparazione, ad esempio la sostituzione di tubazione di impianti o di elementi di sicurezza ma, che l'Agenzia delle Entrate considera detraibili. Gli stessi non sono però legati al bonus mobili come ha successivamente chiarito l'A.d.E. nella stesura della miniguida sul bonus mobili ed elettrodomestici, elencando gli interventi ammessi per tale detrazione fiscale.

Tassa rifiuti: paga anche il garage inutilizzato.

Tassa sui rifiuti - si applica anche sui garage non utilizzati:
La tassa sui rifiuti (tarsu-tares- tari) grava su “chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.”
E' quanto precisato dalla Sezione VI-Tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 33 depositata il 7 gennaio 2015.
A norma dall’art. 62 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507, infatti, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.
Per quanto concerne le vicende modificative della occupazione o detenzione del bene immobile l’ Art. 64 D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 dispone che:
1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.

mercoledì 1 aprile 2015

Modello unico per TASI.

Dichiarazione TASI: modello unico e valido su tutto il territorio nazionale: 
Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale: all’interno della disciplina generale del tributo, infatti, non vi sono norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente i modelli di dichiarazione concernenti la TASI; tanto più che ciò sarebbe in conflitto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015.
In particolare, ritiene il Dipartimento delle Finanze che la scelta di ogni comune di emanare un apposito modello, valido nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) costringerebbe i contribuenti, soprattutto quelli che hanno immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli. In tal modo sarebbe impossibile predisporre una procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi.
L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.