martedì 31 marzo 2015

Recinzione condominiale.

La recinzione del giardino condominiale non è una innovazione: 
Non è una innovazione la recinzione del giardino condominiale – Sentenza Corte di Cassazione
In tema di deliberazioni assembleari, non è un'innovazione, bensì una semplice sistemazione, la decisione che dispone la recinzione del giardino condominiale anche per tutelarlo dall'uso indiscriminato da parte di terzi. Così la Corte di Cassazione, sentenza n. 4508 del 5 marzo 2015, s'è pronunciata in materia di validità delle delibere assembleari concernenti la chiusura del fondo.
IL FATTO: un condomino impugnava la decisione assembleare con la quale era stata decisa la recinzione del giardino condominiale. Quella delibera doveva essere considerata come  un'innovazione e di conseguenza mancavano i quorum previsti dalla legge, con notevole danno per la sua proprietà, vale a dire per un locale commerciale ubicato al piano terra dello stabile.
In primo grado la domanda del condomino veniva accolta, mentre nel giudizio d'appello, instaurato dal condominio, si giungeva ad opposte conclusioni: legittima la recinzione delle parti comuni che non costituisce innovazione e che comunque non limita la proprietà del condomino in quanto il locale commerciale ha un accesso (su tre) diretto sulla pubblica via e comunque non esistono servitù di sorta sul giardino condominiale.
La Cassazione conferma.
Si legge nella sentenza
Nessuna maggioranza qualificata, quindi, ma la maggioranza semplice prevista in relazione alla prima o alla seconda convocazione. Ciò vuol dire che la recinzione può essere deliberata:
in prima convocazione dalla maggioranza degli interventi che rappresentino almeno 500 millesimi;
in seconda convocazione dalla maggioranza degli interventi che rappresentino almeno 333,33 millesimi.
Nel caso di specie, quindi, il condominio – aveva legittimamente chiuso il fondo di sua proprietà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 841 c.c.