mercoledì 27 aprile 2016

Successioni : nuovi codici tributo.


Per rendere omogenee a tutte le altre imposte e con lo scopo di semplificare i pagamenti, dal 1° aprile 2016, le imposte di successione, dovute per pratiche di successione,  possono essere pagate mediante il modello F24. E’ stato infatti esteso l’utilizzo del modello F24 al pagamento dell’imposta sulle successioni, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo, dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e dei tributi speciali, nonché dei relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni.

Fino al 31 dicembre 2016 potrà ancora essere utilizzato il modello F23 in alternativa al modello F24; dal 2017, invece, sarà possibile utilizzare solo il modello F24.

giovedì 14 aprile 2016

Ipoteca illegittima se superiore di un terzo del valore dell'immobile.

È abuso del diritto iscrivere l’ipoteca sui beni del debitore per un valore che supera di un terzo il credito. Lo ha stabilito la Cassazione [Cass. sent. n. 6533/2016 del 5.04.2016], cambiando così parere rispetto al passato.

In particolare, la sentenza stabilisce un principio del tutto nuovo per il nostro processo esecutivo: nel caso in cui il creditore iscriva un’ipoteca su un immobile del debitore e, successivamente, il credito alla base di tale iscrizione venga annullato dal giudice (perché illegittimo), il proprietario del bene ha diritto a un risarcimento del danno tutte le volte in cui l’ipoteca supera di un terzo il valore dell’immobile stesso.

mercoledì 13 aprile 2016

Decadenza della DIA

Non si può più utilizzare la DIA se i lavori non sono iniziati entro un anno dalla sua concessione o non si è, nel frattempo, chiesto all’amministrazione un’apposita proroga. Con una recente sentenza il Tar Lombardia, sent. n. 201/16  ha accolto l’interpretazione più restrittiva e ammonisce i proprietari di immobili che intendono svolgere interventi: per ottenere una dilazione del termine è necessario presentare l’istanza al Comune in cui si rappresenti la forza maggiore che ha impedito l’inizio dei lavori in modo tempestivo; a sua volta l’ente locale deve emettere un provvedimento espresso con cui consenta la proroga degli interventi previsti dalla denuncia di inizio attività. Senza tale “trafila” non c’è modo di far resuscitare la DIA una volta che siano decorsi i 365 giorni.

I danni derivanti dagli appalti non sono imputabili al condominio.

Il condominio non è responsabile dei danni derivanti da appalti. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza 14000/2015, respingendo le domande risarcitorie avanzate dai comproprietari di un appartamento per i danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal canale di gronda, in corrispondenza del sottotetto e delle pareti perimetrali esterne. Per risolvere i disagi lamentati dai proprietari, l’assemblea condominiale aveva deliberato il conferimento di lavori ad un’impresa che, tuttavia, non aveva lavorato a regola d’arte, mancando di sostituire la gronda e di intervenire più incisivamente per rimuovere la fonte delle infiltrazioni. Ciò nonostante, per gli ingenti danni subiti a causa della non corretta e incompleta esecuzione dei lavori i condomini non possono pretendere che ne risponda il condominio, in quanto la legittimazione passiva dell’azione deve attribuirsi in concreto in capo all’impresa appaltatrice, o al direttore dei lavori che abbia certificato, contrariamente alle evidenze, la regolare conclusione dei lavori, quale controparte del rapporto negoziale. La Cassazione ha evidenziato che, per quanto riguarda il contratto d’appalto, la corresponsabilità del committente può configurarsi solo in caso di specifica violazione di regole di condotta sanzionabile ex art. 2043 c.c. e, in particolare, per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera a impresa inidonea ovvero nel caso in cui l’appaltatore sia stato mero esecutore di ordini.