Se il vicino commette un abuso edilizio e l’amministrazione,
dopo aver intimato la demolizione dell’opera, di fatto non verifica l’effettivo
adempimento della condanna, anche se i vicini di casa saranno costretti a convivere
con un manufatto illecito che potrebbe danneggiare un loro diritto, l’ordine di
demolizione non si prescrive mai.
Una recente sentenza del Tar Lazio ha stabilito che il
cittadino leso dall’altrui manufatto abusivo, già interessato da un ordine di
demolizione, ha il diritto di diffidare la pubblica amministrazione a
completare il procedimento e a procedere alla materiale demolizione dell’opera
abusiva.
La Pubblica Amministrazione non può ignorare la richiesta del vicino di
casa leso dalla costruzione irregolare, dovendo quantomeno rispondere
all’istanza presentata in merito alla non ancora compiuta demolizione.
Quanto alla posizione del vicino di casa, proprietario
dell’area vicina a quella oggetto dell’abuso edilizio, egli è, in quanto tale,
sempre titolare di un interesse qualificato al “mantenimento delle
caratteristiche urbanistiche della zona” ha quindi diritto ad essere reso
edotto delle ragioni del mancato esercizio della demolizione da parte delle
autorità .
La pubblica amministrazione ha quindi l’obbligo di
provvedere espressamente alla demolizione delle opere abusive, in rispetto del
principio costituzionale di buona amministrazione e correttezza.
In sostanza – riassumono
i giudici – se un opera abusiva non viene demolita, il vicino di casa, “sulla
cui sfera giuridica incide il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e
repressivi” dell’ente pubblico, può ben pretendere un provvedimento che spieghi
le ragioni di tale mancato esercizio.