La Corte di Cassazione ha sancito che il vincolo di destinazione è inderogabile
e opera, in favore della indifferenziata comunità dei condomini, tanto che, se
per l'attuazione di esso è necessario identificare la superficie da
assoggettare all'uso normativamente previsto, secondo le misure ("non
inferiore ad un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione") dalla
stessa norma stabilite, il condominio, in assenza di relativa previsione o
nell'atto di concessione, o nel regolamento condominiale, o negli atti d' acquisto dei singoli appartamenti, deve chiedere al giudice tale
identificazione, e pertanto non può', con delibera, costituire il
vincolo pubblicistico di destinazione predetta, scegliendo l'ubicazione degli
appositi spazi su più ampia area del costruttore-venditore.
La Cassazione rammenta inoltre che la legge urbanistica -
art. 41 sexies Legge 1150/42 - conteneva all'epoca la previsione in base alla
quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in
misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti (successivamente ex
art. 2 1. n. 122 del 1989: dieci) metri cubi di costruzione".
La Corte di legittimità precisa che la nozione di
costruzione, che è diversa da quella di volume o volumetria, suscettibile di
margini di opinabilità, implica in defettibilmente il riferimento anche ai muri
esterni, giacché non può concepirsi costruzione senza i muri perimetrali che la
delimitano.