Le nuove norme previste dalla Legge di Stabilità 2016 hanno
modificato le condizioni della contrattazione immobiliare.
Il recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato
fornisce chiarimenti sul come usufruire delle agevolazioni per la prima casa
anche per il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione con
agevolazioni, ma che l’abbia alienata successivamente al nuovo acquisto, purché
entro un anno. Dallo Studio n. 5-2016/T (approvato dall’Area Scientifica –
Studi Tributari) emerge che: "Il comma 55 dell’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) modifica la disciplina dei trasferimenti
della ‘prima casa’ di abitazione incidendo, sotto il profilo temporale, su una
delle condizioni di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima,
D.P.R. n. 131/1986, al fine di adeguare la suddetta disciplina alle attuali
esigenze e difficoltà della contrattazione immobiliare. Infatti, la nuova norma
consente che la condizione relativa alla non pre-possidenza di un’altra
abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla lett. c) della Nota
II-bis cit. si possa verificare anche successivamente al trasferimento
agevolato, considerando egualmente meritevole del trattamento di favore,
rispetto ad un nuovo acquisto, il contribuente che abbia già acquistato
un’abitazione usufruendo delle agevolazioni indicate nella lettera c) e l’alieni
successivamente al suddetto nuovo acquisto, purché entro un anno."
Tale novità viene spiegata positivamente in quanto “rende
più elastica la fruizione dell’agevolazione in parola senza determinare
variazioni nel numero dei soggetti beneficiari”, poiché tiene evidentemente
conto delle attuali esigenze del mercato immobiliare e dei conseguenti tempi e
modi della contrattazione, considerato che spesso il contribuente, intenzionato
ad alienare la propria “prima casa” per acquistarne un’altra, può trovarsi nella
difficoltà di riuscire a concludere la vendita prima del nuovo acquisto.