IMBULLONATI: Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2016, nel processo estimativo, per esempio,
di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le
turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come
tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità
immobiliare, indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o
modalità di connessione. Del pari, sono esclusi dalla stima i pannelli
fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della
struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la
copertura o la parete cui sono connessi.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E
del 1° febbraio 2016. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto novità in tema
di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E,
ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare: escono
dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature
ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i
cosiddetti “imbullonati”. Per le unità già censite è possibile presentare atti
di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul
bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa
eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più
oggetto di stima diretta.
Quindi per gli immobili a destinazione speciale e
particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle
costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici
e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più
considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti
funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all’immobile un’utilità
apprezzabile anche in caso di modifica dell’attività al suo interno. Sarà
inoltre possibile presentare atti di aggiornamento catastale per escludere
eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più
parte della stima diretta. Se la dichiarazione di variazione viene presentata
correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale
avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016.
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