La
costruzione o ristrutturazione di una scala di accesso ai piani di un edificio,
è soggetta all'applicazione di alcuni principi contenuti nelle seguenti norme:
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Legge 13 del 1989;
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Decreto Ministeriale 236 del 1989:
Le scale che costituiscono parte comune a servizio di più unità immobiliari, devono avere una larghezza non inferiore a ml. 1,20, i gradini devono avere una profondità minima di cm. 30.
Il
rapporto tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere un valore compreso
tra 62 e 64 (ad esempio pedata 32 cm.: valore 64 - 32 / 2 = Alzata 16 cm., per una
scala più "confortevole").
Il parapetto (o mancorrente) deve avere un'altezza minima di ml. 1,00 e i profilati della ringhiera devono impedire l'attraversamento ad una sfera di diametro 10 cm.
Il parapetto (o mancorrente) deve avere un'altezza minima di ml. 1,00 e i profilati della ringhiera devono impedire l'attraversamento ad una sfera di diametro 10 cm.
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