Le differenze tra la ristrutturazione leggera e pesante e i
relativi titoli abilitativi.
La Corte di Cassazione ricorda le differenze tra gli
interventi di ristrutturazione pesante e leggera ed i titoli abilitativi
necessari per ciascuno degli interventi.
Nel caso esaminato, agli imputati era stato contestato di
avere eseguito delle opere edili, necessitanti del preventivo rilascio del
permesso di costruire, in assenza del titolo abilitativo.
Tali opere sono sostanzialmente consistite nella
realizzazione - non prevista o comunque diversamente prevista nel progetto
presentato al Comune di Firenze in occasione del deposito della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività - di taluni manufatti finalizzati a rendere
praticabile per l'uso residenziale gli ambienti di un edificio originariamente
adibiti a sottotetto non praticabile, e nella derivante modificazione
strutturale e di destinazione, dovuta all'ampliamento della zona abitabile, di
quattro appartamenti ubicati all'interno di un immobile sito in Firenze.
In proposito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le
opere realizzate nei quattro appartamenti, avendo comportato una sostanziale modifica
dell'immobile, estendendone di fatto la cubatura utile a fini abitativi, hanno
indubbiamente travalicato i confini del mero risanamento conservativo,
tracimando nell'ambito della ristrutturazione edilizia.
Pertanto, si trattava di interventi, qualificabili come
ristrutturazione edilizia, per i quali, anche a prescindere dal fatto che le
opere realizzate fossero non coincidenti con quelle segnalate, non sarebbe
stata sufficiente la presentazione della sola SCIA.
Inoltre, la Suprema Corte ha citato in proposito la Sent. C.
Cass. pen. 04/04/2019, n. 14725 e richiamato i concetti di:
- ristrutturazione edilizia cosiddetta “pesante”,
comportante la realizzazione di un organismo edilizio in tutto od in parte
diverso dal precedente ovvero caratterizzato da modifiche della volumetria
complessiva o dei prospetti, la cui realizzazione necessita tuttora del
preventivo rilascio del permesso a costruire;
- e di ristrutturazione edilizia, cosiddetta “leggera”, non
avente le indicate caratteristiche, in relazione alla quale, anche laddove sia
stata data alle opere edificande la errata definizione di mero risanamento
conservativo, non vi è la necessità del permesso a costruire, essendo
sufficiente la semplice SCIA.
La Sent. C. Cass. pen. 10/09/2019, n. 37464 ha poi
specificato che nel caso in esame non vi è stata la semplice riconversione ad
uso abitativo di spazi destinati a soffitte, ma la destinazione ex novo di
locali assolutamente impraticabili (come evidenziato dal fatto che gli stessi
non presentavano quale loro base un solaio ma una semplice e fragile canniccio
intonacato) ad un uso del tutto autonomo rispetto a quello preesistente.
Tali opere, avendo comportato, almeno in parte, una
sostanziale modificazione funzionale dell'immobile interessato, devono essere
fatte rientrare nell'ambito della ristrutturazione edilizia “pesante”, come
tale necessitante, per la sua esecuzione, dell'apposito permesso di costruire.