Il condominio non è responsabile dei danni derivanti da
appalti. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza 14000/2015, respingendo
le domande risarcitorie avanzate dai comproprietari di un appartamento per i
danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal canale di gronda,
in corrispondenza del sottotetto e delle pareti perimetrali esterne. Per
risolvere i disagi lamentati dai proprietari, l’assemblea condominiale aveva
deliberato il conferimento di lavori ad un’impresa che, tuttavia, non aveva
lavorato a regola d’arte, mancando di sostituire la gronda e di intervenire più
incisivamente per rimuovere la fonte delle infiltrazioni. Ciò nonostante, per
gli ingenti danni subiti a causa della non corretta e incompleta esecuzione dei
lavori i condomini non possono pretendere che ne risponda il condominio, in
quanto la legittimazione passiva dell’azione deve attribuirsi in concreto in
capo all’impresa appaltatrice, o al direttore dei lavori che abbia certificato,
contrariamente alle evidenze, la regolare conclusione dei lavori, quale
controparte del rapporto negoziale. La Cassazione ha evidenziato che, per
quanto riguarda il contratto d’appalto, la corresponsabilità del committente
può configurarsi solo in caso di specifica violazione di regole di condotta
sanzionabile ex art. 2043 c.c. e, in particolare, per culpa in eligendo per
essere stata affidata l’opera a impresa inidonea ovvero nel caso in cui
l’appaltatore sia stato mero esecutore di ordini.
mercoledì 13 aprile 2016
giovedì 10 marzo 2016
CASSAZIONE - aree vincolate a parcheggio, chiarimenti sul calcolo della superficie.
La Corte di Cassazione ha sancito che il vincolo di destinazione è inderogabile
e opera, in favore della indifferenziata comunità dei condomini, tanto che, se
per l'attuazione di esso è necessario identificare la superficie da
assoggettare all'uso normativamente previsto, secondo le misure ("non
inferiore ad un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione") dalla
stessa norma stabilite, il condominio, in assenza di relativa previsione o
nell'atto di concessione, o nel regolamento condominiale, o negli atti d' acquisto dei singoli appartamenti, deve chiedere al giudice tale
identificazione, e pertanto non può', con delibera, costituire il
vincolo pubblicistico di destinazione predetta, scegliendo l'ubicazione degli
appositi spazi su più ampia area del costruttore-venditore.
La Cassazione rammenta inoltre che la legge urbanistica -
art. 41 sexies Legge 1150/42 - conteneva all'epoca la previsione in base alla
quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in
misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti (successivamente ex
art. 2 1. n. 122 del 1989: dieci) metri cubi di costruzione".
La Corte di legittimità precisa che la nozione di
costruzione, che è diversa da quella di volume o volumetria, suscettibile di
margini di opinabilità, implica in defettibilmente il riferimento anche ai muri
esterni, giacché non può concepirsi costruzione senza i muri perimetrali che la
delimitano.
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martedì 8 marzo 2016
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