La denuncia D.I.A.
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Modello D.I.A |
La denuncia di inizio attività, meglio conosciuta come D.I.A., è un atto amministrativo mediante il quale veniva comunicato all'amministrazione comunale, la intenzione di eseguire lavori edilizi di piccola entità. E' stata utilizzata fino al 2010 per comunicare ogni genere di lavori da eseguire agli interni delle abitazioni. Oggi viene utilizzata solo per comunicare varianti in corso d'opera, in quanto questo tipo di atto è stato sostituito dalla S.C.I.A, segnalazione certificata di inizio d'attività.
Questo tipo di denuncia di inizio attività (D.I.A.) è stato uno strumento molto versatile, che ha dato, alla pubblica amministrazione italiana (in particolare, agli uffici tecnici dei Comuni) la possibilità di agevolare e
snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso
urbanistico, sull'attività edilizia che si svolgeva sul proprio
territorio.
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Schema di lavori da realizzare |
Con una D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio
appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria
sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse
presente un piano particolareggiato, ovvero in caso di demolizione e
ricostruzione fedele.
La D.I.A. tuttavia non deve confondersi con un'autorizzazione. Di fatto,
essa è un'autodichiarazione del
committente dei lavori accompagnata da
una
relazione asseverata da un tecnico (oltre i vari documenti da
allegare), pertanto, risulta essere più responsabilizzante per il
privato e per il tecnico, piuttosto che per la pubblica amministrazione
che, nel caso di D.I.A., svolge un mero controllo dei requisiti.
La denuncia si presenta
allo sportello unico per l'edilizia del Comune, a firma di un
tecnico abilitato alla
progettazione (
ingegnere, architetto geometra o perito) e deve contenere un progetto
grafico
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Progetto |
rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una
relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da
compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano
il provvedimento e la certificazione del fatto che il "
progettista si
assume la responsabilità" che le opere siano in conformità degli
strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori.
La responsabilità della correttezza
delle operazioni ricade sul tecnico abilitato, che, in tal senso, si sostituisce all'Amministrazione stessa e ne fa rispettare le leggi che la regolano. Pertanto la
parcella professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume.
Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, come detto,
dopo 30 giorni dalla data di presentazione ( fa fede la data di
protocollo dell'ufficio tecnico ), e si possono effettuare le opere
edilizie.
Se si scoprono, in seguito, difformità delle opere rispetto alla normativa in vigore al tempo dei lavori il comune
può ( entro 10 anni dalla data di presentazione della D.I.A. ) ordinare
che sia ripristinato lo stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dei
lavori, il tutto a carico del proprietario che ha eseguito le opere
abusivamente, anche se ha presentato regolare D.I.A.. Naturalmente, in
questo caso viene chiamato in causa il tecnico firmatario del
provvedimento.
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Esecuzione di lavori |
La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: comunicata alla
pubblica amministrazione la propria intenzione ad avviare l'attività, il
soggetto, generalmente decorsi 30 giorni può darvi inizio, dandone
notizia. Entro i 30 giorni ( dalla data di protocollo ) l'ufficio tecnico
comunale può chiedere integrazioni o inibire l'inizio dei lavori per
mancanza di documentazione o difformità rispetto alle norme vigenti e/o
agli strumenti urbanistici.
Prossimamente parleremo anche della S.C.I.A. e tratterò anche un esempio pratico.
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