Dichiarazione TASI: modello unico e valido su tutto il
territorio nazionale:
Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido
su tutto il territorio nazionale: all’interno della disciplina generale del
tributo, infatti, non vi sono norme dalle quali sia possibile desumere la
facoltà per i comuni di predisporre autonomamente i modelli di dichiarazione
concernenti la TASI; tanto più che ciò sarebbe in conflitto con i principi di
semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già
realizzati con l’IMU. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione
n. 3/DF del 25 marzo 2015.
In particolare, ritiene il Dipartimento delle Finanze che la
scelta di ogni comune di emanare un apposito modello, valido nel proprio
territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi
indivisibili (TASI) costringerebbe i contribuenti, soprattutto quelli che hanno
immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune
circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad
adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione
richieste nei diversi modelli. In tal modo sarebbe impossibile predisporre una
procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi.
L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
stabilisce che l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Attesa la stretta interconnessione tra i menzionati tributi,
il legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali, per quanto
qui di interesse, figurano quelle contenute nel successivo comma 684, in base
al quale i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro
il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso
o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il
successivo comma 685 dispone che la dichiarazione deve essere redatta “su
modello messo a disposizione dal comune”. Il Mef sottolinea che dalla semplice
lettura della norma in questione, emerge che al comune è demandato
esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di
predisporlo.
Tanto è vero ciò, che il successivo comma 687 stabilisce
espressamente che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano
le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU”. A
questo proposito, occorre ricordare che l’art. 13, comma 12-ter del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata
“utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” il quale, a sua volta,
stabilisce che “con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i
modelli della dichiarazione (…)”.
Da tale ricostruzione normativa appare evidente che anche il
modello di dichiarazione TASI, emanato secondo le anzidette modalità, deve
essere unico e valido su tutto il territorio nazionale.
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