Tassa sui rifiuti - si applica anche sui garage non
utilizzati:
La tassa sui rifiuti (tarsu-tares- tari) grava su “chiunque
occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale
tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio,
salva l’autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti
secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità
della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di
imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato
dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di
usufruirne pienamente.”
E' quanto precisato dalla Sezione VI-Tributaria della
Cassazione, con la sentenza n. 33 depositata il 7 gennaio 2015.
A norma dall’art. 62 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507,
infatti, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della
occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi
uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto,
in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.
Per quanto concerne le vicende modificative della
occupazione o detenzione del bene immobile l’ Art. 64 D.Lgs 15 Novembre 1993,
n. 507 dispone che:
1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad
anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di
multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con
le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o
detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere
dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata
presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita' successive
se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa
sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di
recupero d'ufficio.”
Costituisce onere del contribuente provare la sussistenza delle
condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il
principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della
fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare in
riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o
l'esenzione. Ciò in quanto trattasi di un'eccezione alla regola generale del
pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono
immobili nelle zone del territorio comunale.
A nulla, infine, rileva la circostanza per cui la presenza
dell'uomo presso il garage era sporadica e l’uso ne era marginale. Ai fini
impositivi ciò che rileva e la situazione giuridica di occupazione o detenzione
del bene immobile su territorio comunale.
Nel caso di specie la mera occupazione del garage comportava
il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti,
che comunque erano presunti, considerato che il detentore inevitabilmente li
determina per il solo fatto che usa o possa usare il bene immobile.
Ciò si verifica a maggior ragione quando il contribuente non
abbia denunziato il possesso del garage, o comunque la variazione, come nel
caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte. Né egli aveva promosso il
procedimento amministrativo necessario per escludere in ipotesi l'idoneità in
concreto del garage alla produzione di rifiuti, la cui eventuale mancanza
semmai doveva essere provata in ogni caso solamente dal contribuente stesso,
che tuttavia non ne aveva assolto l'onere.
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