Regole non al passo con i tempi. Questa è la sintesi più appropriata
ai problemi che dovranno affrontare i possessori degli immobili in vista della prossima
scadenza del 16 giugno, relativa all’IMU e alla TASI.
L' esperienza dello scorso anno ha dimostrato che, la nuova
imposta sui tributi indivisibili, si è scoperta ingestibile e quest’anno la
situazione non è migliorata affatto. In attesa dell' approvazione della localtax, che dovrebbe avvenire in
occasione della prossima legge di stabilità, i contribuenti dovranno fare i
conti con le innumerevoli situazioni, aliquote, detrazioni e soprattutto dovranno calcolare il tributo
anche per i detentori. La soggettività passiva, infatti, sembra essere
uno dei principali problemi per il calcolo dell’acconto.
La legge istitutiva prevede che la TASI debba essere versata
anche dal soggetto che utilizza materialmente l’immobile se diverso dal
possessore inteso quale titolare del diritto reale. Ad esempio il tributo deve
essere versato, oltre che dal proprietario, anche dal locatario nella misura
compresa tra il 10 ed il 30 per cento. La quota a carico del detentore sarà
stabilità dal regolamento comunale.
Per il momento, però, le regole da seguire per il calcolo
dell’acconto sono semplificate. In vista della prossima scadenza del 16 giugno
i contribuenti potranno continuare a fare riferimento, provvisoriamente, alle
aliquote e alle detrazioni stabilite, in via definitiva, per l’anno 2014. Non
sarà quindi necessario fare riferimento alle eventuali nuove aliquote
stabilite. Tuttavia, qualora il Comune avesse deliberato fissando nuove
aliquote e/o detrazioni di imposta, il contribuente avrà la facoltà di
applicare direttamente, già in sede di calcolo dell’acconto, le nuove misure.
Sarà però necessario tenere in considerazione eventuali
variazioni, nel frattempo intervenute, durante il primo semestre del nuovo
anno. Ad esempio il contribuente potrebbe aver acquistato o ceduto un immobile,
potrebbe aver variato la residenza, l’area di cui è proprietario potrebbe
essere divenuta edificabile, etc.
Troveranno poi applicazione anche alcune novità relative ai
cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero. Tali soggetti, ove
iscritti all’AIRE, possono considerare quale abitazione principale l’unico
immobile posseduto in Italia qualora l’unità abitativa non sia stata concessa
né in locazione, né in comodato. Inoltre è altresì necessario che il possessore
sia pensionato nel Paese di residenza. La portata applicativa della norma è
stata chiarita dal sottosegretario Zanetti nel corso di un’interrogazione
parlamentare. In particolare, è stato precisato che la norma è applicabile a
condizione che il cittadino italiano percepisca l’assegno pensionistico
direttamente dal Paese di residenza estero e non dall’Italia. Ad esempio non
possono fruire del beneficio i pensionati INPS.
La doppia cittadinanza non dovrebbe determinare la perdita
dell’agevolazione a condizione, però, che il contribuente abbia almeno la
cittadinanza italiana. In questo caso, potendo considerare l’immobile quale
abitazione principale, l’IMU non sarà dovuta e dovrà essere versata unicamente
la TASI. Il tributo sui servizi indivisibili sarà dovuto, in presenza dei
predetti requisiti, nella misura ridotta di un terzo. La medesima riduzione
troverà applicazione ai fini della TARI.
Fonte: AGEFIS.
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