Il condominio non è responsabile dei danni derivanti da
appalti. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza 14000/2015, respingendo
le domande risarcitorie avanzate dai comproprietari di un appartamento per i
danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal canale di gronda,
in corrispondenza del sottotetto e delle pareti perimetrali esterne. Per
risolvere i disagi lamentati dai proprietari, l’assemblea condominiale aveva
deliberato il conferimento di lavori ad un’impresa che, tuttavia, non aveva
lavorato a regola d’arte, mancando di sostituire la gronda e di intervenire più
incisivamente per rimuovere la fonte delle infiltrazioni. Ciò nonostante, per
gli ingenti danni subiti a causa della non corretta e incompleta esecuzione dei
lavori i condomini non possono pretendere che ne risponda il condominio, in
quanto la legittimazione passiva dell’azione deve attribuirsi in concreto in
capo all’impresa appaltatrice, o al direttore dei lavori che abbia certificato,
contrariamente alle evidenze, la regolare conclusione dei lavori, quale
controparte del rapporto negoziale. La Cassazione ha evidenziato che, per
quanto riguarda il contratto d’appalto, la corresponsabilità del committente
può configurarsi solo in caso di specifica violazione di regole di condotta
sanzionabile ex art. 2043 c.c. e, in particolare, per culpa in eligendo per
essere stata affidata l’opera a impresa inidonea ovvero nel caso in cui
l’appaltatore sia stato mero esecutore di ordini.