È abuso del diritto iscrivere l’ipoteca sui beni del
debitore per un valore che supera di un terzo il credito. Lo ha stabilito la
Cassazione [Cass. sent. n. 6533/2016 del 5.04.2016], cambiando così parere
rispetto al passato.
In particolare, la sentenza stabilisce un principio del
tutto nuovo per il nostro processo esecutivo: nel caso in cui il creditore
iscriva un’ipoteca su un immobile del debitore e, successivamente, il credito
alla base di tale iscrizione venga annullato dal giudice (perché illegittimo),
il proprietario del bene ha diritto a un risarcimento del danno tutte le volte
in cui l’ipoteca supera di un terzo il valore dell’immobile stesso.
In tal caso, infatti, il comportamento del creditore è
sanzionabile per “abuso del diritto” non avendo questi utilizzato la normale
prudenza nell’aggressione del bene del debitore. La sentenza costituisce un vero e proprio
cambiamento di rotta rispetto all’orientamento degli ultimi 20 anni, da cui la
stessa Corte dichiara ora di prendere le distanze.
I giudici supremi ritengono maturi i tempi per
reinterpretare il concetto di “illecito processuale”: esso si sostanzia tutte
le volte in cui un soggetto abusi del proprio diritto di agire o resistere in
giudizio. È quello che le ultime riforme hanno battezzato con il termine “lite
temeraria” e che ora è sanzionato con una condanna ulteriore rispetto a quella
“di base” delle spese processuali.
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