Non si può più utilizzare la DIA se i lavori non sono
iniziati entro un anno dalla sua concessione o non si è, nel frattempo, chiesto
all’amministrazione un’apposita proroga. Con una recente sentenza il Tar
Lombardia, sent. n. 201/16 ha accolto
l’interpretazione più restrittiva e ammonisce i proprietari di immobili che
intendono svolgere interventi: per ottenere una dilazione del termine è
necessario presentare l’istanza al Comune in cui si rappresenti la forza
maggiore che ha impedito l’inizio dei lavori in modo tempestivo; a sua volta
l’ente locale deve emettere un provvedimento espresso con cui consenta la
proroga degli interventi previsti dalla denuncia di inizio attività. Senza tale
“trafila” non c’è modo di far resuscitare la DIA una volta che siano decorsi i
365 giorni.
Le due interpretazioni. Secondo una certa giurisprudenza la sussistenza di una causa di forza maggiore che non consente di dare tempestivo inizio ai lavori impedisce, già di per sé da sola, senza bisogno di ulteriori condizioni, la decadenza della DIA. La sentenza in commento, invece, ritiene che, anche quando si sia in presenza di forza maggiore, l’interessato che voglia impedire la decadenza del titolo edilizio per il mancato tempestivo inizio dei lavori deve sempre proporre una richiesta di proroga dell’efficacia alla pubblica amministrazione, proroga che deve essere accordata con atto espresso dell’ente. Invero, l’atto di proroga (Previsto dall’art. 15, co. 2., d.P.R. n. 380/2001) (a differenza dell’accertamento dell’intervenuta decadenza) è un atto soggetto alla discrezionalità dell’amministrazione e che, quindi, è tutt’altro che scontato; esso infatti presuppone l’accertamento delle gravi circostanze dedotte dal privato e la loro valutazione, da parte della P.A., in termini di evento “oggettivamente impeditivo” dell’avvio della edificazione.
Lavori preparatori
irrilevanti. Non bastano a dimostrare la buona fede del cittadino i lavori
preparatori all’intervento per il quale è previsto il titolo edilizio se, da un
lato, non sono previste dalla denuncia presentata e, dall’altro, non risultano
necessarie per costruire il manufatto oggetto di DIA.
La sola forza
maggiore non basta. La sostanza della sentenza è dunque questa: per evitare
la decadenza della DIA non basta che si verifichi la causa di forza maggiore,
ma serve sempre un’istanza di proroga da parte del cittadino e la successiva
autorizzazione da parte del Comune, un provvedimento cioè esplicito
(diversamente da quanto capita con l’accertamento dell’intervenuta decadenza
dalla possibilità di svolgere i lavori).
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