domenica 7 ottobre 2018

Il Direttore dei Lavori é sempre responsabile

La Corte di Cassazione con la sentenza 33387/2018 ha affermato  che il direttore dei lavori è sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel cantiere da lui diretto, qualora vengano eseguite opere edilizie in assenza ed in totale difformità dal permesso edilizio.
Il direttore dei lavori rappresenta una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, pertanto è responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso edilizio; in caso contrario deve comunicarlo al dirigente o al responsabile o addirittura rinunciare all’incarico.
Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da un geometra avverso alla sentenza con cui era stato ritenuto responsabile nella qualità di progettista e direttore dei lavori di opere in difformità rispetto al progetto. Si tratta di opere abusive in assenza del permesso edilizio e in parte in totale difformità con cui i proprietari avevano edificato due fabbricati.
Dopo un lungo iter giudiziario, i giudici di Cassazione confermano la pronuncia della Corte di Appello di Lecce e del giudice di prime cure: il geometra è responsabile in quanto, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, non ha ottemperato agli obblighi di controllo, denuncia e di dimissione dall’incarico previsti dall’art. 29 del dpr 380/2001.
E’ condannato, quindi, alla pena di 2 mesi di arresto e a 6.000 euro di ammenda per l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione (articolo 44, comma 1, lettera b, del Testo unico).
In riferimento alle responsabilità in capo al direttore dei lavori, rimando all'articolo art.29, comma 2, del dpr 380/2001.