giovedì 10 marzo 2016

CASSAZIONE - aree vincolate a parcheggio, chiarimenti sul calcolo della superficie.

La Corte di Cassazione ha sancito  che il vincolo di destinazione è inderogabile e opera, in favore della indifferenziata comunità dei condomini, tanto che, se per l'attuazione di esso è necessario identificare la superficie da assoggettare all'uso normativamente previsto, secondo le misure ("non inferiore ad un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione") dalla stessa norma stabilite, il condominio, in assenza di relativa previsione o nell'atto di concessione, o nel regolamento condominiale, o negli atti d' acquisto dei singoli appartamenti, deve chiedere al giudice tale identificazione, e pertanto non può', con delibera, costituire il vincolo pubblicistico di destinazione predetta, scegliendo l'ubicazione degli appositi spazi su più ampia area del costruttore-venditore.
La Cassazione rammenta inoltre che la legge urbanistica - art. 41 sexies Legge 1150/42 - conteneva all'epoca la previsione in base alla quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti (successivamente ex art. 2 1. n. 122 del 1989: dieci) metri cubi di costruzione".
La Corte di legittimità precisa che la nozione di costruzione, che è diversa da quella di volume o volumetria, suscettibile di margini di opinabilità, implica in defettibilmente il riferimento anche ai muri esterni, giacché non può concepirsi costruzione senza i muri perimetrali che la delimitano.

martedì 1 marzo 2016

Acquisto immobili all'asta - cambia l'imposta di registro

La nuova norma, contenuta nel “Decreto Salva Banche”, prevede l’ abolizione dell’imposta di registro per tutti i casi in cui l’acquisto dell’immobile avvenga tramite una procedura esecutiva giudiziaria: la tassazione, infatti, passa dal 9% all’importo fisso di 200 euro. Così, su una casa del valore di 500mila euro, l’imposizione passa da 45mila euro a 200 euro. Chi vorrà acquistare, quindi, tramite l’asta avrà subito un enorme beneficio di carattere fiscale che, certo, servirà a incentivare la partecipazione alla procedura senza dover attendere troppi ribassi.   Unica condizione al godimento del beneficio: l’immobile deve essere rivenduto entro due anni. Il che connoterebbe la misura di una valenza ancor di più speculativa: il bonus, infatti, non andrebbe a chi partecipa all’asta per destinare il bene a propria abitazione, bensì a chi sfrutta l’opportunità della procedura giudiziaria al fine di trarre un ulteriore beneficio dal successivo atto di vendita. Il tutto ovviamente a svantaggio del debitore pignorato, il quale avrà ben poco tempo, dall’inizio dell’esecuzione forzata, per godersi ancora la propria casa prima di doverla lasciare al miglior offerente. L’agevolazione spetta per i beni acquistati entro il 31 dicembre 2016, salvo successive proroghe, e riguarderà anche gli acquisti fatti da persone fisiche.