venerdì 19 dicembre 2014

Riscaldamento : obbligo valvole termostatiche.

Come previsto dal decreto di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica, entro il 31 dicembre 2016 scatterà l’obbligo, per tutti gli italiani che risiedono in condomini con riscaldamento centralizzato, di installare su ciascun termosifone del proprio appartamento le valvole termostatiche con i misuratori di calore. Questa direttiva ha lo scopo di far  risparmiare sui costi di riscaldamento, ma i costi d'istallazione saranno piuttosto alti e le sanzioni altrettanto pesanti. Vediamo tutto nel dettaglio.

Chi è obbligato e quando mettersi in regola.
Entro il 31 dicembre 2016 scatterà dunque l'obbligo di installare su ciascun termosifone del proprio appartamento le valvole termostatiche con i misuratori di calore. L'obbligo riguarderà tutti gli italiani che risiedono in condomini con riscaldamento centralizzato (sono, quindi, esclusi i proprietari di immobili con l'impianto autonomo).
Le valvole termostatiche.
Sono  meccanismi di termoregolazione che consentono una suddivisione del calore nelle diverse stanze dell'appartamento, permettendo di escludere automaticamente il termosifone una volta che la camera ha raggiunto la temperatura desiderata in base al livello impostato, da 0 a 5. I misuratori o ripartitori di calore sono, invece, apparecchiature che quantificano il calore effettivamente consumato.

martedì 16 dicembre 2014

Terreno agricoli montani: esenti IMU se sopra i 600 metri.

I terreni ricadenti in aree montane o di collina erano esenti dal pagamento dell'imposta IMU. L'individuazione di tale aree doveva arrivare con un apposito Decreto, e nella sua attesa si faceva riferimento all’elenco dei Comuni allegato alla Circolare n. 9/93 (prevista per l'Ici). In questi giorni, tuttavia, è stata predisposto (come previsto dall'art. 22 comma 2 del d.l. 66/2014) un decreto che riduce drasticamente l'elenco dei comuni considerati montani. Tale decreto è reperibile al sito http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00079/sg.
Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine superiore a 600 metri, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)".
Nella pagina internet dell'Istat che si può raggiungere cliccando al seguente link: www.istat.it/it/archivio/6789, in corrispondenza del menu a destra, cliccare su "Elenco comuni italiani". A questo punto è possibile aprire un file in Excel, in cui sono riportati nella colonna "L" l'elenco dei comuni, e nella colonna "P" l'altitudine del centro del Comune.

Sono esenti dall'IMU anche i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 e 600 metri, individuati sulla base dello stesso elenco riportato sopra. L'esenzione si applica anche ai terreni concessi in comodato oppure in affitto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Per tutti i terreni ubicati in comuni diversi sussiste l'obbligo di pagamento dell'IMU a partire dal 1° gennaio 2014. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
Esclusa la provincia autonoma di Bolzano. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, al posto dell'IMU, ha introdotto l'imposta municipale immobiliare (IMI) dotata di regole autonome.

giovedì 23 ottobre 2014

Il nuovo canone RAI.

Parliamo del nuovo canone rai.

Il ministro dello sviluppo economico del governo Renzi ha elaborato una proposta per il pagamento del nuovo canone rai.
L'ipotesi è quella di esigere il pagamento come imposta e non più come canone per il possesso di un apparecchio radio-tv.
L'intento è quello di eliminare l'evasione del pagamento del canone rai e risolvere il problema della inesigibilità da parte dell' agenzia delle entrate.
Fino a qualche giorno fa era passata la notizia che il canone rai sarebbe stato inserito nel prezzo del biglietto della lotteria italia. Probabilmente questa soluzione non portava al gettito di entrate previsto e di fatto eliminava l'obbligatorietà del pagamento. Da qui un bel passo indietro e quindi una soluzione diversa che conferma la cifra d'incasso dell'anno precedente, con la soluzione dell'imposta che diventa obbligatoria per tutti. Infatti, chi ha chiesto ed ottenuto la disdetta, chi possiede o meno un apparecchio di ricezione di segnale  pagherebbe la nuova imposta, in quanto si tratterebbe di imposta e non più di canone.
Vediamo nel dettaglio il funzionamento.

giovedì 18 settembre 2014

TASI : conosciamola meglio.

Tasi, conosciamola meglio.

Il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed ha per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, come definiti ai fini dell’imposta IMU, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Per servizi indivisibili si intendono l'ordine pubblico e la sicurezza, l'urbanistica e l'assetto del territorio, la tutela, la valorizzazione e il recupero ambientale, viabilità e infrastrutture stradali, protezione civile e altro. E' quindi una imposta che va versata ai comuni, i quali hanno l'obbligo di deliberare le relative aliquote di applicazione.
In linea generale colpisce gli immobili adibiti ad abitazione principale, le seconde e più abitazioni sono già soggette al pagamento dell' I.M.U., appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e massimo una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nei quali il soggetto passivo ( contribuente obbligato ) ed il suo nucleo familiare dimorano e hanno residenza anagrafica.
Per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la TASI non è dovuta in quanto già soggette a I.M.U.
Gli altri immobili soggetti al contributo della TASI sono:
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili di matrimonio;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non vi risieda anagraficamente e non vi dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 per ciascuna unità abitativa;
- fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 201/2011. In questo caso il pagamento è dovuto non solo dai proprietari e dai titolari di diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie ed enfiteusi) nella misura del 90%, ma anche da eventuali occupanti a qualsiasi titolo (ad esempio affittuario o comodatario) nella misura del 10%.

Come si calcola.


Si parte dalla rendita catastale, come per l' I.M.U., il dato si trova sull'atto di proprietà o consultando gratuitamente il servizio online di visure catastali dell'Agenzia delle Entrate.
La rendita catastale va poi rivalutata del 5% ed infine applicato il moltiplicatore 160 o altro moltiplicatore a seconda della tipologia dell'immobile. Si ottiene così la base imponibile.

Base Imponibile = Rendita catastale x 0,05 x 160 ( o altro moltiplicatore ).



venerdì 5 settembre 2014

Grafica 3D_08

Realizzazioni grafiche di edifici in 3D, animazioni 3D con visite virtuali, grafica cartelli cantiere ma anche grafica 2D con arredamento o planimetrie di immobili, al seguente indirizzo mail  troverete soluzioni alle vostre esigenze, inviate le vostre richieste, risponderemo gratuitamente a tutte le vostre domande. Preventivi gratuiti.

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martedì 2 settembre 2014

Usare bene la lavastoviglie.

Meno consumi con un uso intelligente della lavastoviglie.


L'uso degli elettrodomestici incide per 3/4 sui consumi elettrici con conseguenza di bollette elettriche di importi alti. Una constatazione questa che ci induce ad avere la massima attenzione sugli acquisti degli elettrodomestici e un uso controllato di quelli che si possiedono. Questo ci permetterà di avere un taglio dei costi della bolletta elettrica. Se dovete acquistare una lavastoviglie nuova, fate attenzione alla classe energetica, Classe A+ o maggiore ma, non solo, anche l'efficienza del lavaggio, il consumo di acqua, la rumorosità e il carico di lavaggio. Tutte queste informazioni sono riportate sulla etichetta di ogni elettrodomestico. A volte si pensa che spendere meno nell'acquisto si faccia un vero affare ma si compra un prodotto di prestazioni inferiori. Un acquisto con prezzo maggiore di una lavastoviglie più efficiente e di maggiori prestazioni, dal punto di vista energetico, si ammortizza in pochissimo tempo, grazie ai bassi consumi di energia elettrica.
Oltre all'acquisto di una buona ed efficiente lavastoviglie, occorre anche utilizzarla bene per un buon risparmio non solo di energia elettrica ma, anche di acqua.

Ecco alcuni consigli per usare bene la lavastoviglie e contenere i consumi.
Una buona regola, prima di fare il carico delle stoviglie da lavare, è di eliminare i residui del cibo sotto l'acqua corrente o meglio con un foglio di carta usa e getta. Questo eviterà i cattivi odori e di avviare la lavastoviglie solo a pieno carico. Non sprecate sapone, acqua e energia elettrica solo per poche stoviglie.
Non esagerare con la quantità di detersivo, non migliora la qualità del pulito ed inoltre essendo prodotti inquinanti danneggiano l'ambiente.
Regolate la temperatura di lavaggio sui 45° C che sono sufficienti per un lavaggio adeguato, temperature maggiori rappresentano inutili sprechi di energia elettrica e danneggiano le stoviglie.
Evitate il prelavaggio e scegliete programmi più rapidi che vi consentono di risparmiare fino al 50% di energia elettrica, rispetto a programmi più lunghi.
Se possibile azionate la lavastoviglie durante le ore notturne o di minore costo dell'energia elettrica.
Importante per una buona efficienza è effettuare il lavaggio della lavastoviglie, con prodotti appositi, almeno 3 o 4 volte l'anno. Questo vi permetterà di avere una buona qualità di lavaggio e una lunga vita alla lavastoviglie.
Se in casa siete in due o tre persone, lavate a mano le poche stoviglie, non usate la lavastoviglie, questo vi porterà un risparmio doppio di energia elettrica e acqua.

venerdì 22 agosto 2014

Grafica 3D_06

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Dal progetto su carta alla realizzazione 3D.

Progetto Grafico

Realizzazione 3D


venerdì 18 luglio 2014

Impariamo a riciclare.


Riciclare vecchi pallets di legno.



Esistono molti modi per poter riciclare vecchi pallets di legno, se ne avete qualcuno non buttatelo e vediamo come possiamo riutilizzarlo, magari con semplici composizioni di mobili da giardino, oppure in un arredo simpatico e semplice.
Basta un pò di fantasia, immaginazione e improvvisazione e i risultati saranno sicuramente originali.
Gli utilizzi sono veramente semplici, un tavolino per il salotto, mobili per il giardino, base per il letto matrimoniale, mobiletti, divani, mensole, librerie, pareti divisorie, fioriere, poltroncine, tavoli, e ogni altra cosa che possa servire in casa.
Riciclare il materiale come il legno, facile da lavorare e che si presta a tutte le composizioni possibili, rappresenta un notevole vantaggio economico ed ecologico.



E poi è un hobby che da grosse soddisfazioni, personalizzare i propri lavori con colori e complementi nell'ambiente dove sono destinati serve ad arricchire il proprio habitat e averli costruiti, rappresenta motivo di grande soddisfazione.

giovedì 3 luglio 2014

Grafica 3D_05

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     Abitazione di campagna - giorno
 
     Abitazione di campagna - notte


Maggiori informazioni all'indirizzo mail.

mercoledì 11 giugno 2014

Grafica 3D_04

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                                         Piazza con parcheggi                 

venerdì 6 giugno 2014

Parliamo ancora di Bonus e Ecobonus.

Bonus ristrutturazioni e Ecobonus.
E' sempre più evidente la volontà di rivitalizzare l'edilizia che, in particolare, ha risentito e ancora risente direttamente della crisi economica e finanziaria in atto, con la conseguente perdita occupazionale  che si riflette su tutto il suo indotto, rappresentato da numerose attività imprenditoriali.
La preoccupazione del mondo edilizio e creditizio deriva da una presa di coscienza che l'attuale situazione non potrà migliorare senza una ripresa dell'edilizia, motore e traino economico, senza la quale gli altri settori non potranno sperare in un miglioramento. Per questo pensare di spingerla verso un significativo recupero porterebbe, in breve tempo, all'innesco di un circuito virtuoso per un miglioramento generale.
In questa direzione vengono in aiuto gli incentivi statali sulle ristrutturazioni e sugli interventi di risparmio energetico.
Riassumendo:
Ristrutturazioni edilizie ( interventi relativi a manutenzione straordinaria o superiore ):
  • Importo massimo della spesa €. 96.000,00;
  • Detrazione dell'imposta lorda 50% fino al 31/12/2014;
  • Detrazione dell'imposta lorda 40% dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015;
  • Detrazione dell'imposta lorda 36% dal 01 gennaio 2016.

mercoledì 4 giugno 2014

Preparare le malte.

Come si preparano le malte?
Chi di noi non ha avuto momenti in cui affrontare interventi di riparazione o realizzare opere con l'utilizzo di malte ?  Di fronte a questo problema la maggior parte si è arresa senza raggiungere il risultato finale, solo perché incapace di confezionare una malta. Ma cos'è una malta?
Una malta è una miscela di aggregati e leganti in opportune quantità mescolati con acqua.
Tra i componenti della malta esiste una proporzionalità ottimale ed è importante lavorarli bene mescolandoli in maniera omogenea evitando il formarsi di disomogeneità nell'impasto (formazione di grumi).
I componenti di una malta sono: il cemento, la calce, la sabbia e l'acqua.
Miscelare una malta sembra una operazione facile ma, non è così infatti, bisogna saper dosare i vari componenti nella giusta misura a seconda dell'utilizzo da fare. Dosaggi sbagliati sono causa di malte meno resistenti o friabili e inadatte all'impiego richiesto e conseguenza di ulteriori problemi.
Per una muratura di blocchi in cemento o mattoni in laterizio esterni ed interni, con funzioni portanti, viene utilizzata una malta di cemento per ottenere in brevi tempi una resistenza meccanica ed una buona impermeabilità. La proporzione ottimale per il suo confezionamento è di 1-4-1 e cioè una parte di cemento ( legante ), 4 parti di sabbia e una parte di acqua.
Mentre per la formazione di intonaci e pareti divisorie interne viene utilizzata una malta di calce idrata o calce spenta che si presenta molto lavorabile. La proporzione ottimale per il confezionamento è 1-3-1 e cioè una parte di calce ( legante ), 3 parti di sabbia e una parte di acqua per la realizzazione di muratura, di 1-1,5-1 per intonaci di tipo rustico e di 1-1-1 per intonaci civili di pochi millimetri.
Per il confezionamento dell'impasto è consigliabile unire prima la sabbia poi il legante e successivamente l'acqua in piccole quantità, in modo che impastando si ottiene un composto morbido e pastoso.
Un ulteriore suggerimento è prevedere prima dell'intervento il quantitativo di malta necessario, ad esempio per un intonaco su di una parete di ml. 3,00 x ml. 2,70 x ml. 0,01 occorreranno mc. 0,081 di malta. Nella  pratica 1,5 secchi di sabbia ( fine ), 6/8 kg di calce e 1/2 o 1 secchio acqua a seconda del formarsi dell' impasto.
La quantità di acqua influisce sulla lavorabilità dell'impasto e sulla fluidità. Inoltre essa attiva i processi chimici che portano alla solidificazione dell'impasto ed è quindi importante utilizzarla nella giusta quantità e qualità.
Infatti la migliore da utilizzare è l'acqua potabile che risulta pura, mentre sono assolutamente da vietare le acque marine e salate così come le acque torbide e stagnanti.

Grazie a voi tutti.

Grazie a voi tutti !!

E' con  grande soddisfazione constatare che le visite al mio blog sono di 250-300/mese e 22-27 giorno ( dati google ), questo significa che gli argomenti trattati sono di interesse comune e di aiuto alle molte persone nei tanti problemi quotidiani.
Ringrazio tutti per i risultati raggiunti e per le e-mail ricevute, continuate a seguirmi e a inviarmi richieste su temi e argomenti di vostro interesse.
Grazie, AuPi

martedì 3 giugno 2014

Grafica e Animazione 3D_03

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VILLETTA MONOFAMILIARE

mercoledì 14 maggio 2014

Grafica e animazione 3D_02

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domenica 11 maggio 2014

Sigillare i sanitari.


Sigillare i sanitari 


Il problema che tormenta continuamente le casalinghe, le fessure esistenti tra sanitari e mattonelle di rivestimento oppure tra sanitari e pavimento. 
Infatti è proprio in queste zone che penetra facilmente l'acqua e si annida lo sporco, causando cattivi odori e brutte muffe. La soluzione per eliminare il problema è eseguire delle sigillature che chiudono gli spazi, senza lasciare arie vuote.
Per fare questo è necessario applicare un sigillante siliconico sanitario. Meglio se con caratteristiche antimuffa. Ce ne sono tanti in commercio, basta fare attenzione e scegliere quello giusto, non limitatevi al prezzo più basso ma al prodotto migliore. Un prodotto che garantisca il risultato e che sia resistente all'acqua calda, ai detergenti, all'invecchiamento. allo sfregamento e altro. Quindi attenzione, scegliete il prodotto giusto, magari di questo ne parleremo in un prossimo post sui sigillanti.


Ma vediamo passo passo come procedere nella operazione di sigillatura. La prima regola è pulire e asciugare molto bene il sanitario e le piastrelle intorno. Nelle zone da sigillare passate un panno o un batuffolo di cotone imbevuto di alcool o prodotti a base di benzina rettificata.


Per i meno esperti, con nastro adesivo del tipo usato nelle carrozzerie, coprite le parti del sanitario e delle piastrelle adiacenti, lasciando in vista solo la parte da sigillare.
Prendete la cartuccia di silicone e con un trincetto ( cutter ) tagliate la punta della cartuccia per permettere al sigillante di fuoriuscire.

Procedere con l'inserimento della cartuccia di silicone nell'apposita pistola di applicazione.

Sempre utilizzando il trincetto, tagliate con un angolazione di circa 45° il beccuccio della cartuccia e poi avvitatelo sulla cartuccia stessa.

Premendo sul pulsante di estrusione della pistola di applicazione, procedete riempiendo le fessure tra sanitario e piastrelle in modo uniforme e continuo. Per migliorare la sigillatura utilizzate un dito bagnato in una soluzione di acqua e sapone, passatelo sopra alla sigillatura in modo da spianarla uniformemente.
Consiglio poi di lasciare asciugare il silicone almeno 24 ore, senza che venga bagnato o sfregato, dopo tale periodo rimuovere il nastro adesivo e con un taglierino esportare la parte superflua e le eventuali sbavature.

Fate attenzione a non imprimere forti pressioni che potrebbero rovinare il sanitario o le piastrelle. Se il procedimento sarà stato eseguito correttamente il risultato ottenuto sarà perfetto.

giovedì 8 maggio 2014

Grafica e animazioni 3D.

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martedì 8 aprile 2014

Nuda Proprietà.

Nuda Proprietà.
Nel 2012 c'è stato un incremento degli acquisti di immobili del 40% rispetto all’anno 2011, grazie ai contratti di compravendita con la nuda proprietà, nessuno stupore, visto che si tratta di una modalità che fa risparmiare e, in periodo di crisi economica soprattutto negli immobili, non è da trascurare.
Cos'è la Nuda Proprietà.
Ma vediamo che cos’è la nuda proprietà di un immobile? Rappresenta il valore venale dell'immobile, decurtato del valore dell’usufrutto, cioè del diritto di utilizzare il bene vita natural durante. Infatti, nella maggior parte dei casi l’usufrutto si estingue con la scomparsa dell’usufruttuario e l’acquisizione, da parte del nudo proprietario della piena proprietà, anche se non mancano casi di usufrutto a tempo predeterminato.
L’usufruttuario può quindi abitare, affittare o addirittura vendere l’usufrutto dell’immobile di cui fruisce.
Dal punto di vista legislativo, i diritti di nuda proprietà sono disciplinati dagli articoli del Codice Civile che vanno dal 978 al 1020.
Chi paga le spese?
Le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile sono a carico del nudo proprietario, mentre quelle di manutenzione ordinaria dell’usufruttuario, il quale è tenuto a mantenerlo in buono stato, senza modificarlo o danneggiarlo.Tuttavia le parti possono accordarsi diversamente in sede contrattuale.
Le imposte come l’Irpef e l’Imu sono invece a carico dell’usufruttuario, perché la legge stabilisce che le paghi chi ha la disponibilità del bene. Anche questo, quindi, può essere un motivo per cui risulta conveniente l’acquisto della nuda proprietà.
Come si calcola il prezzo'
Per calcolare il prezzo di vendita si parte dal valore stimato dell’immobile e si applica un coefficiente di riduzione che varia a seconda dell’età dell’usufruttuario. Tali coefficienti vengono periodicamente aggiornati dal Ministero delle Finanze, in base alle aspettative di vita in Italia, desunte dalle statistiche, e al tasso di interesse legale. ( vedi  : aggiornamenti usufrutto e nuda proprietà ).
Consiglio.
L’acquisto della nuda proprietà può rappresentare una soluzione vantaggiosa per chi non ha fretta di abitare la casa, ma vuole solo fare un investimento conveniente per il futuro, ad esempio un genitore che vuole acquistare per il figlio.

sabato 29 marzo 2014

Usufrutto e Nuda Proprietà: aggiornamenti.

Aggiornamento sul calcolo dell'Usufrutto e delle Nuda proprietà.
Con Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze del 12.12.2013 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13.12.2013 e` stata disposta la riduzione del tasso legale dal 2,5% all` 1% con decorrenza dal 1* gennaio 2014. Di conseguenza sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dall‘ 1.1.2014. ( D.M. Economia e Finanze 23.12.2013 su G.U. 303 del 28.12.2013). Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell`Imposta di Registro ‐ D.P.R. 131/1986). Il Decreto fissa inoltre in 100 volte il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.
Tratterò in altri post il diritto di Usufrutto e della Nuda Proprietà.

martedì 18 marzo 2014

Contratti compravendita e locazione: chiarimenti allegazione APE.

Chiarimenti su A.P.E.
Arriva un chiarimento su contratti di compravendita o locazione di immobili e l'obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica, detto APE. Il ministro della Giustizia ha infatti risposto a un’interrogazione parlamentare ribadendo quanto stabilito nel d.l. Destinazione Italia, e cioè che non allegare l’APE ai contratti di compravendita e affitto non produce più nullità del contratto stesso, ma comporta una sanzione pecuniaria, che come sappiamo può arrivare a 18 mila euro. La confusione era sorta con l'accavallarsi del decreto Destinazione Italia e della Legge di Stabilità, che sul punto davano disposizioni tra loro contraddittorie: il primo revocava la sanzione dell'annullamento del contratto, la seconda sembrava invece reintrodurla. Il decreto Destinazione Italia (commi 7 e 8 dell’art.1), stabilisce che i contratti di compravendita e affitto non accompagnati dall’ APE non possono più essere dichiarati nulli, come era stato invece stabilito dal decreto 63/2013, il cosiddetto DL Ecobonus, e introduce invece un sistema di multe. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione - recita il testo - è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000; la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà Altro aspetto da sottolineare: nel testo del decreto non sono menzionati i contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito. Differentemente da quanto richiesto prima dell'entrata in vigore del decreto, in caso di donazione decade dunque l’obbligo di allegare l’APE al contratto.

domenica 2 marzo 2014

La nuova riforma del catasto.

La nuova riforma del catasto.
Con l'approvazione definitiva del disegno di legge sulla delega fiscale, cambia anche il catasto.
La riforma che presenta le maggiori difficoltà e nasconde numerose insidie è proprio quella del catasto, perché e proprio da li, dalle valutazioni catastali, che dipende il grosso peso delle imposte sugli immobili.
Cerchiamo allora di scoprirne le novità. Con il nuovo catasto cambia radicalmente il principio di calcolo delle rendite catastali, elemento essenziale per l'applicazione delle imposte. L'unità di attribuzione della rendita catastale finora è espressa in vani mentre, con la riforma, si passerà al metro quadrato di superficie.
Sarà necessario dividere il territorio in microzone e individuare immobili-tipo per applicare un procedimento di calcolo con presenza di variabili per ottenere il valore patrimoniale corretto.
Si prospettano tempi molto lunghi anche se si fa riferimento a immobili-campione, si dovrà comunque procedere ad una ricognizione delle 60 milioni di unità immobiliari presenti sul territorio.
Gli esperti affermano che occorreranno almeno cinque anni.
Si attendono adesso i decreti attuativi che determineranno nel dettaglio le procedure, le modalità ed i criteri per arrivare alla nuova rendita. 

Come leggere la Visura Catastale.

 Come leggere la Visura catastale.
La visura catastale è un documento che viene rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto) che identifica un bene immobile, fabbricato o terreno, di cui ho già parlato in un precedente post, La visura catastale, cos'è e come si ottiene.
Vediamo invece in questo post come si compone una visura catastale.
Sono presenti tre riquadri. Nel riquadro in alto ( Dati della richiesta ) vengono indicati gli estremi identificativi della richiesta: Comune e relativo codice catastale, Provincia, Foglio, Particella (o Mappale) e Subalterno (se presente). Sotto a "Dati della richiesta" viene anche indicato il tipo di Catasto (Fabbricati o Terreni) consultato. Nel riquadro centrale ( Unità immobiliare ) sono indicati i dati relativi all'immobile e si possono leggere per il Catasto Fabbricati: Numero : numerazione progressiva dei fabbricati elencati in visura; Sezione (se presente), Foglio , Particella (o Mappale) e Subalterno (se presente): dati che identificano in maniera univoca l'immobile e permettono di ritrovarlo sulle mappe; Zona Censuaria (se presente); Micro Zona (se presente); Categoria : identifica la destinazione d'uso dell'immobile. Per un elenco completo in formato PDF di tutte le categorie catastali, cliccate qui ; Classe : definisce la qualità dell'immobile nell'ambito di una specifica categoria catastale basandosi sul tipo di finiture e sulle caratteristiche dell'immobile ed altre variabili; Consistenza / Superficie Catastale : definiscono la dimensione dell'immobile misurata in vani, metri quadrati oppure metri cubi. L'utilizzo di un parametro di misura rispetto ad un altro dipende dalla categoria catastale; Rendita : è il valore utile per il calcolo della imposta sul reddito e quelle locali come l'Imposta Municipale Unica sugli Immobili (IMU); Dati derivanti da : in questo campo vengono annotate i riferimenti alle modifiche effettuate sull'immobile (frazionamenti, fusioni, nuovo accatastamento) oppure la data di inserimento dell'immobile nell'impianto meccanografico; Indirizzo : riporta l'indirizzo dell'immobile ed altre specifiche quali il piano (S1: piano interrato; T: piano terra; 1: piano primo), la scala, ecc... Annotazioni : riporta annotazioni di vario tipo, per esempio se il classamento è stato validato. Nel riquadro in basso ( Intestati ) sono indicati i dati relativi agli intestatari del bene immobile: Numero : numerazione progressiva degli intestatari elencati per l'immobile sopra menzionato; Dati anagrafici / Codice fiscale : nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale dell'intestatario; Diritti ed oneri reali : tipo di diritto (proprietà, usufrutto, nuda proprietà, comproprietà, ecc...) e quota di godimento del diritto; Dati derivanti da : riporta i dati relativi all'ultimo cambiamento di proprietà del bene indicando il numero della voltura catastale e da che tipo di atto deriva (compravendita, successione, divisione, ecc...).