Tassa sui rifiuti - si applica anche sui garage non
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E' quanto precisato dalla Sezione VI-Tributaria della
Cassazione, con la sentenza n. 33 depositata il 7 gennaio 2015.
A norma dall’art. 62 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507,
infatti, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della
occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi
uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto,
in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.
Per quanto concerne le vicende modificative della
occupazione o detenzione del bene immobile l’ Art. 64 D.Lgs 15 Novembre 1993,
n. 507 dispone che:
1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad
anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di
multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con
le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.