sabato 18 aprile 2015

Tassa rifiuti: paga anche il garage inutilizzato.

Tassa sui rifiuti - si applica anche sui garage non utilizzati:
La tassa sui rifiuti (tarsu-tares- tari) grava su “chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.”
E' quanto precisato dalla Sezione VI-Tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 33 depositata il 7 gennaio 2015.
A norma dall’art. 62 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507, infatti, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.
Per quanto concerne le vicende modificative della occupazione o detenzione del bene immobile l’ Art. 64 D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 dispone che:
1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.

mercoledì 1 aprile 2015

Modello unico per TASI.

Dichiarazione TASI: modello unico e valido su tutto il territorio nazionale: 
Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale: all’interno della disciplina generale del tributo, infatti, non vi sono norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente i modelli di dichiarazione concernenti la TASI; tanto più che ciò sarebbe in conflitto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015.
In particolare, ritiene il Dipartimento delle Finanze che la scelta di ogni comune di emanare un apposito modello, valido nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) costringerebbe i contribuenti, soprattutto quelli che hanno immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli. In tal modo sarebbe impossibile predisporre una procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi.
L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

martedì 31 marzo 2015

Recinzione condominiale.

La recinzione del giardino condominiale non è una innovazione: 
Non è una innovazione la recinzione del giardino condominiale – Sentenza Corte di Cassazione
In tema di deliberazioni assembleari, non è un'innovazione, bensì una semplice sistemazione, la decisione che dispone la recinzione del giardino condominiale anche per tutelarlo dall'uso indiscriminato da parte di terzi. Così la Corte di Cassazione, sentenza n. 4508 del 5 marzo 2015, s'è pronunciata in materia di validità delle delibere assembleari concernenti la chiusura del fondo.
IL FATTO: un condomino impugnava la decisione assembleare con la quale era stata decisa la recinzione del giardino condominiale. Quella delibera doveva essere considerata come  un'innovazione e di conseguenza mancavano i quorum previsti dalla legge, con notevole danno per la sua proprietà, vale a dire per un locale commerciale ubicato al piano terra dello stabile.
In primo grado la domanda del condomino veniva accolta, mentre nel giudizio d'appello, instaurato dal condominio, si giungeva ad opposte conclusioni: legittima la recinzione delle parti comuni che non costituisce innovazione e che comunque non limita la proprietà del condomino in quanto il locale commerciale ha un accesso (su tre) diretto sulla pubblica via e comunque non esistono servitù di sorta sul giardino condominiale.
La Cassazione conferma.
Si legge nella sentenza
Nessuna maggioranza qualificata, quindi, ma la maggioranza semplice prevista in relazione alla prima o alla seconda convocazione. Ciò vuol dire che la recinzione può essere deliberata:
in prima convocazione dalla maggioranza degli interventi che rappresentino almeno 500 millesimi;
in seconda convocazione dalla maggioranza degli interventi che rappresentino almeno 333,33 millesimi.
Nel caso di specie, quindi, il condominio – aveva legittimamente chiuso il fondo di sua proprietà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 841 c.c.