La nuova norma, contenuta nel “Decreto Salva Banche”,
prevede l’ abolizione dell’imposta di registro per tutti i casi in cui l’acquisto
dell’immobile avvenga tramite una procedura esecutiva giudiziaria: la
tassazione, infatti, passa dal 9% all’importo fisso di 200 euro. Così, su una
casa del valore di 500mila euro, l’imposizione passa da 45mila euro a 200 euro.
Chi vorrà acquistare, quindi, tramite l’asta avrà subito un enorme beneficio di
carattere fiscale che, certo, servirà a incentivare la partecipazione alla
procedura senza dover attendere troppi ribassi. Unica condizione al godimento del beneficio:
l’immobile deve essere rivenduto entro due anni. Il che connoterebbe la misura
di una valenza ancor di più speculativa: il bonus, infatti, non andrebbe a chi
partecipa all’asta per destinare il bene a propria abitazione, bensì a chi
sfrutta l’opportunità della procedura giudiziaria al fine di trarre un
ulteriore beneficio dal successivo atto di vendita. Il tutto ovviamente a
svantaggio del debitore pignorato, il quale avrà ben poco tempo, dall’inizio
dell’esecuzione forzata, per godersi ancora la propria casa prima di doverla
lasciare al miglior offerente. L’agevolazione spetta per i beni acquistati
entro il 31 dicembre 2016, salvo successive proroghe, e riguarderà anche gli
acquisti fatti da persone fisiche.
martedì 1 marzo 2016
venerdì 26 febbraio 2016
Legge di Stabilità 2016: Acquisti prima casa - chiarimenti del notariato.
Le nuove norme previste dalla Legge di Stabilità 2016 hanno
modificato le condizioni della contrattazione immobiliare.
Il recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato
fornisce chiarimenti sul come usufruire delle agevolazioni per la prima casa
anche per il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione con
agevolazioni, ma che l’abbia alienata successivamente al nuovo acquisto, purché
entro un anno. Dallo Studio n. 5-2016/T (approvato dall’Area Scientifica –
Studi Tributari) emerge che: "Il comma 55 dell’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) modifica la disciplina dei trasferimenti
della ‘prima casa’ di abitazione incidendo, sotto il profilo temporale, su una
delle condizioni di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima,
D.P.R. n. 131/1986, al fine di adeguare la suddetta disciplina alle attuali
esigenze e difficoltà della contrattazione immobiliare. Infatti, la nuova norma
consente che la condizione relativa alla non pre-possidenza di un’altra
abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla lett. c) della Nota
II-bis cit. si possa verificare anche successivamente al trasferimento
agevolato, considerando egualmente meritevole del trattamento di favore,
rispetto ad un nuovo acquisto, il contribuente che abbia già acquistato
un’abitazione usufruendo delle agevolazioni indicate nella lettera c) e l’alieni
successivamente al suddetto nuovo acquisto, purché entro un anno."
Tale novità viene spiegata positivamente in quanto “rende
più elastica la fruizione dell’agevolazione in parola senza determinare
variazioni nel numero dei soggetti beneficiari”, poiché tiene evidentemente
conto delle attuali esigenze del mercato immobiliare e dei conseguenti tempi e
modi della contrattazione, considerato che spesso il contribuente, intenzionato
ad alienare la propria “prima casa” per acquistarne un’altra, può trovarsi nella
difficoltà di riuscire a concludere la vendita prima del nuovo acquisto.
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prima casa
giovedì 11 febbraio 2016
Catasto : via gli imbullonati dalla rendita.
IMBULLONATI: Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2016, nel processo estimativo, per esempio,
di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le
turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come
tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità
immobiliare, indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o
modalità di connessione. Del pari, sono esclusi dalla stima i pannelli
fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della
struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la
copertura o la parete cui sono connessi.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E
del 1° febbraio 2016. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto novità in tema
di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E,
ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare: escono
dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature
ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i
cosiddetti “imbullonati”. Per le unità già censite è possibile presentare atti
di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul
bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa
eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più
oggetto di stima diretta.
Quindi per gli immobili a destinazione speciale e
particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle
costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici
e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più
considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti
funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all’immobile un’utilità
apprezzabile anche in caso di modifica dell’attività al suo interno. Sarà
inoltre possibile presentare atti di aggiornamento catastale per escludere
eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più
parte della stima diretta. Se la dichiarazione di variazione viene presentata
correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale
avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016.
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