domenica 7 ottobre 2018

Il Direttore dei Lavori é sempre responsabile

La Corte di Cassazione con la sentenza 33387/2018 ha affermato  che il direttore dei lavori è sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel cantiere da lui diretto, qualora vengano eseguite opere edilizie in assenza ed in totale difformità dal permesso edilizio.
Il direttore dei lavori rappresenta una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, pertanto è responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso edilizio; in caso contrario deve comunicarlo al dirigente o al responsabile o addirittura rinunciare all’incarico.
Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da un geometra avverso alla sentenza con cui era stato ritenuto responsabile nella qualità di progettista e direttore dei lavori di opere in difformità rispetto al progetto. Si tratta di opere abusive in assenza del permesso edilizio e in parte in totale difformità con cui i proprietari avevano edificato due fabbricati.
Dopo un lungo iter giudiziario, i giudici di Cassazione confermano la pronuncia della Corte di Appello di Lecce e del giudice di prime cure: il geometra è responsabile in quanto, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, non ha ottemperato agli obblighi di controllo, denuncia e di dimissione dall’incarico previsti dall’art. 29 del dpr 380/2001.
E’ condannato, quindi, alla pena di 2 mesi di arresto e a 6.000 euro di ammenda per l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione (articolo 44, comma 1, lettera b, del Testo unico).
In riferimento alle responsabilità in capo al direttore dei lavori, rimando all'articolo art.29, comma 2, del dpr 380/2001. 

domenica 8 luglio 2018

L'incarico di Direzione dei Lavori.

Gli elementi rilevanti, ai fini della preparazione del contratto di incarico per lo svolgimento delle mansioni di direttore dei lavori, sono indicati nei punti seguenti:
1) sottoscrivere il contratto, previa procedura di affidamento o preventivo, prima dell’inizio delle attività;
2) indicazione delle parti che intervengono in atto;
3) oggetto del contratto (descrizione delle opere da eseguire – sorveglianza lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento ufficio direzione lavori, varianti, prove su materiali, assistenza al collaudo, trattazione delle riserve, assistenza al collaudo) indicare una sintesi delle attività incluse e di quelle escluse;

Locazioni brevi: aggiornamento.

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 20 giugno 2018, ha stabilito la proroga per l'invio della comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi per il 2017, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, al 20 agosto 2018. La scadenza originaria sarebbe caduta l'11 agosto (a 60 giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche, avvenuta il 12 giugno) ma, a causa della sospensione estiva degli adempimenti fiscali, è slittata al 20 agosto.