giovedì 18 settembre 2014

TASI : conosciamola meglio.

Tasi, conosciamola meglio.

Il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed ha per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, come definiti ai fini dell’imposta IMU, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Per servizi indivisibili si intendono l'ordine pubblico e la sicurezza, l'urbanistica e l'assetto del territorio, la tutela, la valorizzazione e il recupero ambientale, viabilità e infrastrutture stradali, protezione civile e altro. E' quindi una imposta che va versata ai comuni, i quali hanno l'obbligo di deliberare le relative aliquote di applicazione.
In linea generale colpisce gli immobili adibiti ad abitazione principale, le seconde e più abitazioni sono già soggette al pagamento dell' I.M.U., appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e massimo una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nei quali il soggetto passivo ( contribuente obbligato ) ed il suo nucleo familiare dimorano e hanno residenza anagrafica.
Per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la TASI non è dovuta in quanto già soggette a I.M.U.
Gli altri immobili soggetti al contributo della TASI sono:
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili di matrimonio;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non vi risieda anagraficamente e non vi dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 per ciascuna unità abitativa;
- fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 201/2011. In questo caso il pagamento è dovuto non solo dai proprietari e dai titolari di diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie ed enfiteusi) nella misura del 90%, ma anche da eventuali occupanti a qualsiasi titolo (ad esempio affittuario o comodatario) nella misura del 10%.

Come si calcola.


Si parte dalla rendita catastale, come per l' I.M.U., il dato si trova sull'atto di proprietà o consultando gratuitamente il servizio online di visure catastali dell'Agenzia delle Entrate.
La rendita catastale va poi rivalutata del 5% ed infine applicato il moltiplicatore 160 o altro moltiplicatore a seconda della tipologia dell'immobile. Si ottiene così la base imponibile.

Base Imponibile = Rendita catastale x 0,05 x 160 ( o altro moltiplicatore ).






Moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile va moltiplicata per l'aliquota stabilita dal comune.


Aliquota standard: ( in assenza di deliberazione da parte del comune )
- abitazione principale ( prima casa ) 2,5 ‰ ( 2,5 per mille )
- edifici strumentali 1,00 ‰ ( 1 per mille )
- altri edifici 10,6 ‰. ( 10,6 per mille ).

Ogni comune delibera la aliquota da applicare e le eventuali detrazioni ma non possono maggiorarla oltre il 0,8 ‰ previsto, i comuni che applicano la maggiorazione devono anche applicare le detrazioni.

Le scadenze.
Se i comuni hanno deliberato nei tempi corretti del 24 maggio 2014 la scadenza della prima rata è al 16 giugno 2014 e il saldo al 16 dicembre 2014, mentre per i comuni ritardatari oltre il 24 maggio 2014 le scadenze sono 18 ottobre 2014 per la prima rata e il saldo al 16 dicembre 2014.  Per i comuni che non hanno deliberato la scadenza è unica al 16 dicembre 2014.

Come si paga.
Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 con gli opportuni codici di tributo oppure con bollettino postale specifico.


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