lunedì 25 gennaio 2016

Il vicino di casa può chiedere la demolizione dell'opera abusiva.

Se il vicino commette un abuso edilizio e l’amministrazione, dopo aver intimato la demolizione dell’opera, di fatto non verifica l’effettivo adempimento della condanna, anche se i vicini di casa saranno costretti a convivere con un manufatto illecito che potrebbe danneggiare un loro diritto, l’ordine di demolizione non si prescrive mai.
Una recente sentenza del Tar Lazio ha stabilito che il cittadino leso dall’altrui manufatto abusivo, già interessato da un ordine di demolizione, ha il diritto di diffidare la pubblica amministrazione a completare il procedimento e a procedere alla materiale demolizione dell’opera abusiva.
La Pubblica Amministrazione  non può ignorare la richiesta del vicino di casa leso dalla costruzione irregolare, dovendo quantomeno rispondere all’istanza presentata in merito alla non ancora compiuta demolizione. 
Quanto alla posizione del vicino di casa, proprietario dell’area vicina a quella oggetto dell’abuso edilizio, egli è, in quanto tale, sempre titolare di un interesse qualificato al “mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona” ha quindi diritto ad essere reso edotto delle ragioni del mancato esercizio della demolizione da parte delle autorità .
La pubblica amministrazione ha quindi l’obbligo di provvedere espressamente alla demolizione delle opere abusive, in rispetto del principio costituzionale di buona amministrazione e correttezza. 
In sostanza – riassumono i giudici – se un opera abusiva non viene demolita, il vicino di casa, “sulla cui sfera giuridica incide il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi” dell’ente pubblico, può ben pretendere un provvedimento che spieghi le ragioni di tale mancato esercizio.

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