giovedì 10 marzo 2016

CASSAZIONE - aree vincolate a parcheggio, chiarimenti sul calcolo della superficie.

La Corte di Cassazione ha sancito  che il vincolo di destinazione è inderogabile e opera, in favore della indifferenziata comunità dei condomini, tanto che, se per l'attuazione di esso è necessario identificare la superficie da assoggettare all'uso normativamente previsto, secondo le misure ("non inferiore ad un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione") dalla stessa norma stabilite, il condominio, in assenza di relativa previsione o nell'atto di concessione, o nel regolamento condominiale, o negli atti d' acquisto dei singoli appartamenti, deve chiedere al giudice tale identificazione, e pertanto non può', con delibera, costituire il vincolo pubblicistico di destinazione predetta, scegliendo l'ubicazione degli appositi spazi su più ampia area del costruttore-venditore.
La Cassazione rammenta inoltre che la legge urbanistica - art. 41 sexies Legge 1150/42 - conteneva all'epoca la previsione in base alla quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti (successivamente ex art. 2 1. n. 122 del 1989: dieci) metri cubi di costruzione".
La Corte di legittimità precisa che la nozione di costruzione, che è diversa da quella di volume o volumetria, suscettibile di margini di opinabilità, implica in defettibilmente il riferimento anche ai muri esterni, giacché non può concepirsi costruzione senza i muri perimetrali che la delimitano.

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