mercoledì 1 novembre 2017

Il Giornale dei Lavori


Il giornale dei lavori, cos’è e a cosa serve.

 
Le modalità operative e la piattaforma elettronica dopo il nuovo Codice appalti e le nuove linee guida Anac.
Il giornale dei lavori rappresenta il documento contabile di registrazione dell’andamento tecnico ed economico di un’opera, riporta passo dopo passo l'avanzamento dei lavori e notizie di carattere tecnico. Premesso che nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori, ha la responsabilità del controllo contabile, mediante l' accertamento costante di tutte le lavorazioni eseguite e della sua registrazione negli atti contabili, egli deve eseguire la contabilità dell’opera secondo il principio di costante progressione dell'avanzamento lavori.
Le attività di accertamento di lavori che producono spesa, devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere: in pratica le registrazioni devono procedere di pari passo con l’esecuzione.

La contabilità dei lavori è l’insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall’ufficio di direzione dei lavori, aventi ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa.
Essa si compone dei seguenti atti contabili:
o   giornale dei lavori;
o   libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
o   registro di contabilità e relativo sommario;
o   stato di avanzamento dei lavori (SAL);
o   certificato di pagamento (emesso dal RUP);
o   conto finale dei lavori.

Il Giornale dei Lavori.
Il giornale dei lavori è il documento in cui viene trascritto tutto ciò che accade quotidianamente in cantiere.
Nel giornale dei lavori devono essere annotati ogni giorno:
o   l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
o   il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati;
o   l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
o   l’elenco delle provviste fornite dall’impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate;
o   ogni fatto che interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
o   l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi;
o   gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori;
o   le relazioni indirizzate al RUP;
o   i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
o   le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
o   le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Quindi il giornale dei lavori è lo strumento che riporta la “vita del cantiere”, giorno dopo giorno ed è un documento con cui fanno parte tutte le figure, a vario titolo, coinvolte nell’esecuzione dell’opera.
Le modalità di mantenimento, le responsabilità ed i contenuti di questo elaborato sono fondamentali per una piena conoscenza dell’esecuzione dell’opera, sia per lo stesso direttore dei lavori che per la stazione appaltante.
Il direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo data e firma.

Il Giornale dei lavori e la piattaforma telematica.
Il nuovo codice degli appalti e le linee guida Anac, prevedono l’utilizzo obbligatorio, da parte delle stazioni appaltanti, di applicazioni software che consentano l’interscambio di dati, in modo da ottimizzare le informazioni tra gli attori dell’appalto (direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Rup, collaudatori, impresa, ecc…).
Nello specifico, le linee guida Anac prevedono che “la contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche…” (punto 9.3 linea guida Anac sul direttore dei lavori).
L’obiettivo è di favorire l’adozione di infrastrutture elettroniche aperte, operanti con formati standard, che consentano ai protagonisti dell’appalto di documentare l’andamento dell’esecuzione dell’opera, mediante una piattaforma in grado di garantire:
o   autenticità;
o   sicurezza dei dati inseriti;
o   provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

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