Rampe per disabili. Quale pratica
edilizia?
Con
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 126 del 2016, meglio noto come
decreto SCIA 2, sono state introdotte importanti novità che riguardano le opere
per l’eliminazione delle barriere architettoniche e le relative pratiche edilizie,
necessarie per espletarle.
L'art. 6 del
testo unico sull'edilizia 380/01 comma b, tra le opere eseguibili senza alcun
titolo, considera tutti gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Quindi in caso di
installazione di montascale o piattaforma elevatrice non è necessario
richiedere alcun titolo abilitativo.
Sarà però
necessario analizzare le prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti
che interessano l’argomento.
Ricordo che
il regime della attività edilizia libera, vale fatto salvo i casi in cui, per
la realizzazione dell’intervento, siano necessari dei titoli di legittimazione.
Ad esempio:
- opere in
aree soggette a tutela paesaggistica;
- opere su
beni culturali;
- in aree
naturali protette;
- per
interventi in località sismiche,
e per tutti i
casi in cui è richiesta primariamente l’acquisizione delle autorizzazioni.
Da quanto
suesposto sembrerebbe che le rampe per i disabili non necessitino di
autorizzazioni edilizie.
Alcuni
comuni consigliano di presentare una CILA, pratica edilizia abbastanza semplice
e leggera che risulta essere un buon compromesso tra la normativa edilizia vigente
e il buon senso dei dirigenti tecnici comunali.
In tale caso
è necessario allegare alla pratica, una documentazione grafica ed una
dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato, di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche. Non occorre il deposito della pratica al genio civile per la
realizzazione di rampe prefabbricate.
Anche
l'allargamento di una porta o l'adeguamento del bagno alle misure minime
indicate dalla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
ricadono in procedura CILA.
Di
conseguenza, i casi non ricadenti nel comma b, sono assoggettati, a
segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA), purché non rientrino
tra le tipologie che l’art. 10 riconduce al regime del permesso di costruire.
Quindi opere a carattere strutturale!!!
Ricordo che
l'articolo 10 prevede la necessità di richiedere il permesso di costruire in
caso di:
a) interventi
di nuova costruzione;
b)
interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e
che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso.
Caratteristiche di una rampa per disabili.
Non viene
considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m
ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza
minima di una rampa deve essere:
- di 0.90 m
per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1.50 m
per consentire l'incrocio di due persone (es. pianerottoli).
Ogni 10
metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve
prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1.50x1.50 m.
Qualora al
lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un
cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza
delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse
pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare
effettivo della rampa.
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