lunedì 8 gennaio 2018


Rampe per disabili. Quale pratica edilizia?
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 126 del 2016, meglio noto come decreto SCIA 2, sono state introdotte importanti novità che riguardano le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e le relative pratiche edilizie, necessarie per espletarle.

L'art. 6 del testo unico sull'edilizia 380/01 comma b, tra le opere eseguibili senza alcun titolo, considera tutti gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Quindi in caso di installazione di montascale o piattaforma elevatrice non è necessario richiedere alcun titolo abilitativo.
Sarà però necessario analizzare le prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti che interessano l’argomento.


Ricordo che il regime della attività edilizia libera, vale fatto salvo i casi in cui, per la realizzazione dell’intervento, siano necessari dei titoli di legittimazione.
Ad esempio:
- opere in aree soggette a tutela paesaggistica;
- opere su beni culturali;
- in aree naturali protette;
- per interventi in località sismiche,
e per tutti i casi in cui è richiesta primariamente l’acquisizione delle autorizzazioni.

Da quanto suesposto sembrerebbe che le rampe per i disabili non necessitino di autorizzazioni edilizie.
Alcuni comuni consigliano di presentare una CILA, pratica edilizia abbastanza semplice e leggera che risulta essere un buon compromesso tra la normativa edilizia vigente e il buon senso dei dirigenti tecnici comunali.
In tale caso è necessario allegare alla pratica, una documentazione grafica ed una dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato, di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Non occorre il deposito della pratica al genio civile per la realizzazione di rampe prefabbricate.

Anche l'allargamento di una porta o l'adeguamento del bagno alle misure minime indicate dalla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ricadono in procedura CILA.
Di conseguenza, i casi non ricadenti nel comma b, sono assoggettati, a segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA), purché non rientrino tra le tipologie che l’art. 10 riconduce al regime del permesso di costruire. Quindi opere a carattere strutturale!!!
Ricordo che l'articolo 10 prevede la necessità di richiedere il permesso di costruire in caso di:
a) interventi di nuova costruzione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c)  interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Caratteristiche di una rampa per disabili.
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0.90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1.50 m per consentire l'incrocio di due persone (es. pianerottoli).
Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1.50x1.50 m.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

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