giovedì 23 ottobre 2014

Il nuovo canone RAI.

Parliamo del nuovo canone rai.

Il ministro dello sviluppo economico del governo Renzi ha elaborato una proposta per il pagamento del nuovo canone rai.
L'ipotesi è quella di esigere il pagamento come imposta e non più come canone per il possesso di un apparecchio radio-tv.
L'intento è quello di eliminare l'evasione del pagamento del canone rai e risolvere il problema della inesigibilità da parte dell' agenzia delle entrate.
Fino a qualche giorno fa era passata la notizia che il canone rai sarebbe stato inserito nel prezzo del biglietto della lotteria italia. Probabilmente questa soluzione non portava al gettito di entrate previsto e di fatto eliminava l'obbligatorietà del pagamento. Da qui un bel passo indietro e quindi una soluzione diversa che conferma la cifra d'incasso dell'anno precedente, con la soluzione dell'imposta che diventa obbligatoria per tutti. Infatti, chi ha chiesto ed ottenuto la disdetta, chi possiede o meno un apparecchio di ricezione di segnale  pagherebbe la nuova imposta, in quanto si tratterebbe di imposta e non più di canone.
Vediamo nel dettaglio il funzionamento.

giovedì 18 settembre 2014

TASI : conosciamola meglio.

Tasi, conosciamola meglio.

Il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed ha per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, come definiti ai fini dell’imposta IMU, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Per servizi indivisibili si intendono l'ordine pubblico e la sicurezza, l'urbanistica e l'assetto del territorio, la tutela, la valorizzazione e il recupero ambientale, viabilità e infrastrutture stradali, protezione civile e altro. E' quindi una imposta che va versata ai comuni, i quali hanno l'obbligo di deliberare le relative aliquote di applicazione.
In linea generale colpisce gli immobili adibiti ad abitazione principale, le seconde e più abitazioni sono già soggette al pagamento dell' I.M.U., appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e massimo una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nei quali il soggetto passivo ( contribuente obbligato ) ed il suo nucleo familiare dimorano e hanno residenza anagrafica.
Per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la TASI non è dovuta in quanto già soggette a I.M.U.
Gli altri immobili soggetti al contributo della TASI sono:
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili di matrimonio;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non vi risieda anagraficamente e non vi dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 per ciascuna unità abitativa;
- fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 201/2011. In questo caso il pagamento è dovuto non solo dai proprietari e dai titolari di diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie ed enfiteusi) nella misura del 90%, ma anche da eventuali occupanti a qualsiasi titolo (ad esempio affittuario o comodatario) nella misura del 10%.

Come si calcola.


Si parte dalla rendita catastale, come per l' I.M.U., il dato si trova sull'atto di proprietà o consultando gratuitamente il servizio online di visure catastali dell'Agenzia delle Entrate.
La rendita catastale va poi rivalutata del 5% ed infine applicato il moltiplicatore 160 o altro moltiplicatore a seconda della tipologia dell'immobile. Si ottiene così la base imponibile.

Base Imponibile = Rendita catastale x 0,05 x 160 ( o altro moltiplicatore ).



venerdì 5 settembre 2014

Grafica 3D_08

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