martedì 18 marzo 2014

Contratti compravendita e locazione: chiarimenti allegazione APE.

Chiarimenti su A.P.E.
Arriva un chiarimento su contratti di compravendita o locazione di immobili e l'obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica, detto APE. Il ministro della Giustizia ha infatti risposto a un’interrogazione parlamentare ribadendo quanto stabilito nel d.l. Destinazione Italia, e cioè che non allegare l’APE ai contratti di compravendita e affitto non produce più nullità del contratto stesso, ma comporta una sanzione pecuniaria, che come sappiamo può arrivare a 18 mila euro. La confusione era sorta con l'accavallarsi del decreto Destinazione Italia e della Legge di Stabilità, che sul punto davano disposizioni tra loro contraddittorie: il primo revocava la sanzione dell'annullamento del contratto, la seconda sembrava invece reintrodurla. Il decreto Destinazione Italia (commi 7 e 8 dell’art.1), stabilisce che i contratti di compravendita e affitto non accompagnati dall’ APE non possono più essere dichiarati nulli, come era stato invece stabilito dal decreto 63/2013, il cosiddetto DL Ecobonus, e introduce invece un sistema di multe. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione - recita il testo - è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000; la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà Altro aspetto da sottolineare: nel testo del decreto non sono menzionati i contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito. Differentemente da quanto richiesto prima dell'entrata in vigore del decreto, in caso di donazione decade dunque l’obbligo di allegare l’APE al contratto.

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