lunedì 5 settembre 2016

Progettare una scala.


La costruzione o ristrutturazione di una scala di accesso ai piani di un edificio, è soggetta all'applicazione di alcuni principi contenuti nelle seguenti norme:
- Legge 13 del 1989;
- Decreto Ministeriale 236 del 1989:


Le scale che costituiscono parte comune a servizio di più unità immobiliari, devono avere una larghezza non inferiore a ml. 1,20, i gradini devono avere una profondità minima di cm. 30.
Il rapporto tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere un valore compreso tra 62 e 64 (ad esempio pedata 32 cm.: valore 64 - 32 / 2 = Alzata 16 cm., per una scala più "confortevole").

Il parapetto (o mancorrente) deve avere un'altezza minima di ml. 1,00  e i profilati della ringhiera devono impedire l'attraversamento ad una sfera di diametro 10 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune e NON sono di uso pubblico, devono avere una larghezza minima di cm. 80 ma, devono comunque essere rispettati il sopracitato rapporto tra alzata e pedata e l'altezza minima del parapetto.


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