giovedì 27 giugno 2013

Cos' è la Comunicazione Inizio Lavori ( C.I.L.)?


Comunicazione Inizio Lavori (CIL).


La Comunicazione inizio lavori (CIL), è stata  introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10, essa permette di semplificare l'iter di alcuni interventi edilizi, tra cui la manutenzione straordinaria.
Finalmente dopo tante leggi e norme emanate in materia edilizia, è arrivato uno strumento che dà la possibilità alle amministrazioni di velocizzare i tempi per realizzare alcuni interventi edilizi.
L’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia si occupa di attività edilizia libera ed è stato completamente riscritto dalla Legge 73 nel 2010.
Le modifiche principali introdotte da questa legge sono state:
- includere la manutenzione straordinaria all’interno dell’attività edilizia libera;
- introdurre uno strumento semplificato chiamato comunicazione inizio lavori.
Fino al 2010 lo strumento più utilizzato per la maggior parte degli interventi edilizi era la DIA (denuncia di inizio attività) che si caratterizzava per il silenzio-assenso di 30 giorni dopo il quale era possibile cominciare i lavori. Oggi, dopo le modifiche apportate dalla Legge 73/2010 e dal Decreto Legge 70/2011, la DIA è sostituita (salvo alcune eccezioni) dalla CIL (Comunicazione Inizio Lavori) e dalla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività ).

Attività edilizia libera.


Prima di iniziare qualsiasi intervento edilizio, è importante capire in quale categoria esso rientra.
E' necessario pertanto conoscere l’Art. 3 del Testo Unico, intitolato appunto definizioni degli interventi edilizi.
Gli interventi sono 6:
  1. - manutenzione ordinaria,
  2. - manutenzione straordinaria,
  3. - restauro e risanamento conservativo,
  4. - ristrutturazione edilizia,
  5. - nuova costruzione,
  6. - ristrutturazione urbanistica.
 Rientrano nell'attività edilizia libera la manutenzione ordinaria (comma 1 Art. 6 T.U.) e la manutenzione straordinaria (comma 2 Art. 6 T.U.).
La manutenzione straordinaria  rientra solo se gli interventi non modificano parti strutturali dell'edificio, non comportano l’aumento delle unità immobiliari o la modifica dei parametri urbanistici.
Il classico intervento di ristrutturazione di una casa, con lo spostamento di alcuni tramezzi interni, rientra di solito in manutenzione straordinaria.
L’attività edilizia libera, oltre alle due manutenzioni comprende altri lavori come:
- l’eliminazione di barriere architettoniche,
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo,
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
- pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici,
- etc., ect.
Considerata la complessità della classificazione, prima di iniziare qualsiasi intervento è opportuno valutare con il proprio tecnico di fiducia quale strumento normativo utilizzare regolarmente.

lunedì 24 giugno 2013

Conoscere la S.C.I.A.


Segnalazione certificata di inizio di attività ( S.C.I.A. )


La Legge 122/2010 ha modificato l’Art 19 della Legge 241/1990 ( Nuove norme sul procedimento amministrativo) e ha sostituito la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
Lo scopo era di semplificare l’apertura delle attività in qualsiasi settore, non solo quello edilizio, ma a distanza di tre anni ci sono ancora diverse interpretazioni e molti dubbi in materia. La DIA era usata in edilizia per numerosi tipi di interventi tra cui la ristrutturazione di appartamenti, la demolizione e ricostruzione di edifici, il risanamento ed il consolidamento edilizio. Oggi alcuni di questi interventi possono essere effettuati con la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) ed altri con SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Prima di presentare all'ufficio tecnico la Segnalazione, il richiedente, supportato dal proprio tecnico, deve verificare la realizzabilità dell’intervento e acquisire i documenti necessari per la realizzazione dei lavori. Al momento della richiesta al Comune, il cittadino ed il tecnico, dovranno autocertificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla Legge. In linea generale si utilizza la SCIA per quegli interventi che prima necessitavano di DIA salvo la manutenzione straordinaria senza interventi strutturali per cui ora si utilizza la CILA.

S.C.I.A : interventi edilizi.

E’ possibile utilizzare la SCIA per:
- Restauro e risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia leggera cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e senza mutamento della destinazione d'uso.
- Manutenzione straordinaria con interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici (nel caso in cui la manutenzione straordinaria non comprenda queste eccezioni si ricade in attività edilizia libera e va utlizzata la CILA).
Ad esempio, si ricade in MS con interventi strutturali in caso di ristrutturazione interna di una casa con la demolizione di una parte del solaio o la modifica di una scala strutturale.
Ma la SCIA può essere utilizzata anche per numerosi altri interventi che dipendono da specifiche norme locali: realizzazione di parcheggi a raso e parcheggi pertinenziali, frazionamento di immobili, nuovi volumi per impianti tecnologici, arredo urbano, interventi di consolidamento statico di edifici storici, etc.

mercoledì 19 giugno 2013

Parliamo di D.I.A.

La denuncia D.I.A.
 
Modello D.I.A
La denuncia di inizio attività, meglio conosciuta come D.I.A., è un atto amministrativo mediante il quale veniva  comunicato all'amministrazione comunale, la intenzione di eseguire lavori edilizi di piccola entità. E' stata utilizzata fino al 2010 per comunicare ogni genere di lavori da eseguire agli interni delle abitazioni. Oggi viene utilizzata  solo per comunicare varianti in corso d'opera, in quanto questo tipo di atto è stato sostituito dalla S.C.I.A, segnalazione certificata di inizio d'attività. Questo tipo di denuncia di inizio attività (D.I.A.) è stato uno strumento molto versatile, che ha dato, alla pubblica amministrazione italiana (in particolare, agli uffici tecnici dei Comuni) la possibilità di agevolare e snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso urbanistico, sull'attività edilizia che si svolgeva sul proprio territorio.
Schema di lavori da realizzare
Con una D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato, ovvero in caso di demolizione e ricostruzione fedele.
La D.I.A. tuttavia non deve confondersi con un'autorizzazione. Di fatto, essa è un'autodichiarazione del committente dei lavori accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico (oltre i vari documenti da allegare), pertanto, risulta essere più responsabilizzante per il privato e per il tecnico, piuttosto che per la pubblica amministrazione che, nel caso di D.I.A., svolge un mero controllo dei requisiti.
La denuncia si presenta allo sportello unico per l'edilizia del Comune, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione ( ingegnere, architetto geometra o perito) e deve contenere un progetto grafico
Progetto
rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il "progettista si assume la responsabilità" che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori.
La responsabilità della correttezza delle operazioni ricade sul tecnico abilitato, che, in tal senso, si sostituisce all'Amministrazione stessa e ne fa rispettare le leggi che la regolano. Pertanto la parcella professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume.