giovedì 27 giugno 2013

Cos' è la Comunicazione Inizio Lavori ( C.I.L.)?


Comunicazione Inizio Lavori (CIL).


La Comunicazione inizio lavori (CIL), è stata  introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10, essa permette di semplificare l'iter di alcuni interventi edilizi, tra cui la manutenzione straordinaria.
Finalmente dopo tante leggi e norme emanate in materia edilizia, è arrivato uno strumento che dà la possibilità alle amministrazioni di velocizzare i tempi per realizzare alcuni interventi edilizi.
L’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia si occupa di attività edilizia libera ed è stato completamente riscritto dalla Legge 73 nel 2010.
Le modifiche principali introdotte da questa legge sono state:
- includere la manutenzione straordinaria all’interno dell’attività edilizia libera;
- introdurre uno strumento semplificato chiamato comunicazione inizio lavori.
Fino al 2010 lo strumento più utilizzato per la maggior parte degli interventi edilizi era la DIA (denuncia di inizio attività) che si caratterizzava per il silenzio-assenso di 30 giorni dopo il quale era possibile cominciare i lavori. Oggi, dopo le modifiche apportate dalla Legge 73/2010 e dal Decreto Legge 70/2011, la DIA è sostituita (salvo alcune eccezioni) dalla CIL (Comunicazione Inizio Lavori) e dalla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività ).

Attività edilizia libera.


Prima di iniziare qualsiasi intervento edilizio, è importante capire in quale categoria esso rientra.
E' necessario pertanto conoscere l’Art. 3 del Testo Unico, intitolato appunto definizioni degli interventi edilizi.
Gli interventi sono 6:
  1. - manutenzione ordinaria,
  2. - manutenzione straordinaria,
  3. - restauro e risanamento conservativo,
  4. - ristrutturazione edilizia,
  5. - nuova costruzione,
  6. - ristrutturazione urbanistica.
 Rientrano nell'attività edilizia libera la manutenzione ordinaria (comma 1 Art. 6 T.U.) e la manutenzione straordinaria (comma 2 Art. 6 T.U.).
La manutenzione straordinaria  rientra solo se gli interventi non modificano parti strutturali dell'edificio, non comportano l’aumento delle unità immobiliari o la modifica dei parametri urbanistici.
Il classico intervento di ristrutturazione di una casa, con lo spostamento di alcuni tramezzi interni, rientra di solito in manutenzione straordinaria.
L’attività edilizia libera, oltre alle due manutenzioni comprende altri lavori come:
- l’eliminazione di barriere architettoniche,
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo,
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
- pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici,
- etc., ect.
Considerata la complessità della classificazione, prima di iniziare qualsiasi intervento è opportuno valutare con il proprio tecnico di fiducia quale strumento normativo utilizzare regolarmente.


Quale comunicazione va consegnata?

Abbiamo visto come all'interno dell'attività edilizia libera (Art.6) rientrano diversi tipi di interventi, rispetto a questi esistono 3 tipi di comunicazioni da effettuare al comune:
1) Lettera in carta semplice
2) Comunicazione di inizio lavori
3) Comunicazione di inizio lavori asseverata

1) Lettera in carta semplice.
Nel caso in cui i lavori rientrano in manutenzione ordinaria (o altri interventi dell’elenco Art.6 comma 1 del T.U.) non è necessario presentare al comune nessuna comunicazione formale. Tuttavia per maggiore tutela, il proprietario può consegnare una lettera in carta semplice in cui comunica la data e la tipologia di lavori che realizzerà nel proprio immobile.

2) Comunicazione di inizio lavori.
Per i seguenti interventi elencati nel comma 2 dell’Art.6 dalla lettera b) alla lettera e):
 b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
 c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini  interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Il proprietario presenta una comunicazione di inizio lavori su modulistica precompilata del comune senza alcun obbligo di asseverazione del tecnico. I lavori possono iniziare subito dopo aver protocollato la CIL.

3) Comunicazione di inizio lavori Asseverata.
In caso di manutenzione straordinaria (senza interventi strutturali) il proprietario deve consegnare una CIL Asseverata (chiamata anche CILA) che, oltre alla comunicazione, è composta da una relazione asseverata di un tecnico abilitato e da elaborati grafici di progetto. Il tecnico dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Prossimamente parleremo di C.I.L.A. ( comunicazione inizio lavori asseverata ).

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