lunedì 24 giugno 2013

Conoscere la S.C.I.A.


Segnalazione certificata di inizio di attività ( S.C.I.A. )


La Legge 122/2010 ha modificato l’Art 19 della Legge 241/1990 ( Nuove norme sul procedimento amministrativo) e ha sostituito la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
Lo scopo era di semplificare l’apertura delle attività in qualsiasi settore, non solo quello edilizio, ma a distanza di tre anni ci sono ancora diverse interpretazioni e molti dubbi in materia. La DIA era usata in edilizia per numerosi tipi di interventi tra cui la ristrutturazione di appartamenti, la demolizione e ricostruzione di edifici, il risanamento ed il consolidamento edilizio. Oggi alcuni di questi interventi possono essere effettuati con la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) ed altri con SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Prima di presentare all'ufficio tecnico la Segnalazione, il richiedente, supportato dal proprio tecnico, deve verificare la realizzabilità dell’intervento e acquisire i documenti necessari per la realizzazione dei lavori. Al momento della richiesta al Comune, il cittadino ed il tecnico, dovranno autocertificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla Legge. In linea generale si utilizza la SCIA per quegli interventi che prima necessitavano di DIA salvo la manutenzione straordinaria senza interventi strutturali per cui ora si utilizza la CILA.

S.C.I.A : interventi edilizi.

E’ possibile utilizzare la SCIA per:
- Restauro e risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia leggera cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e senza mutamento della destinazione d'uso.
- Manutenzione straordinaria con interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici (nel caso in cui la manutenzione straordinaria non comprenda queste eccezioni si ricade in attività edilizia libera e va utlizzata la CILA).
Ad esempio, si ricade in MS con interventi strutturali in caso di ristrutturazione interna di una casa con la demolizione di una parte del solaio o la modifica di una scala strutturale.
Ma la SCIA può essere utilizzata anche per numerosi altri interventi che dipendono da specifiche norme locali: realizzazione di parcheggi a raso e parcheggi pertinenziali, frazionamento di immobili, nuovi volumi per impianti tecnologici, arredo urbano, interventi di consolidamento statico di edifici storici, etc.



La SCIA non sostituisce la DIA se onerosa.

 Gli interventi che rimangono soggetti alla DIA sono generalmente quelli dove la DIA è onerosa (chiamata anche Superdia) cioè quando è previsto il pagamento di oneri concessori. Ad esempio in caso di edifici costruiti con l’ausilio di piani urbanistici attuativi che danno indicazioni sulla volumetria e sulle dimensioni dell’immobile da costruire.

Dove presentare la  SCIA ?

 La SCIA va presentata all’ufficio tecnico del comune, prima dell’inizio dei lavori. Molte amministrazioni utilizzano un sistema telematico che permette di inviare i documenti online. Soluzioni di questo tipo permettono un grande risparmio di tempo e denaro ai cittadini ed alle amministrazioni.

Quando posso iniziare i lavori?

Come per la CIL, la SCIA permette di iniziare i lavori il giorno della presentazione al Comune. Tuttavia l’amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione ed, in caso di inadempienze, può provvedere all’interruzione dei lavori. Dopo questo lasso di tempo l'amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di danni per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. La SCIA deve essere completata dalle asseverazioni di un tecnico abilitato che assume maggiore responsabilità civile e penale rispetto alla DIA.

SCIA come sanatoria.

La SCIA è utilizzata anche per sanare immobili irregolari tramite l’accertamento di conformità definito all’Art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia. Con questo strumento si possono regolarizzare interventi che rispettano la doppia conformità. (Leggi: Dia in sanatoria).

Quali documenti occorre presentare?

 La SCIA è composta da:
  •  - modulistica dell’ufficio tecnico;
  •  - relazione tecnica di un professionista abilitato ( architetto, ingegnere e, con alcune limitazioni, geometra o perito edile );
  •  - elaborati grafici;
  •  - DURC;
  •  - prova del pagamento dei diritti di segreteria.

 Ma a seconda del tipo di intervento bisogna anche consegnare i nullaosta degli enti preposti o altri documenti asseverati da tecnici abilitati come:
  • - autorizzazione paesaggistica;
  • - autorizzazione sismica del Genio Civile;
  • - autorizzazione sanitaria della ASL;
  • - relazione sul rispetto delle barriere architettoniche;
  • - relazione energetica o certificazione energetica. 
Prossimamente affronteremo anche la C.I.L.A. ( comunicazione inizio lavori asseverata ) ed il D.U.R.C. ( documento unico regolarità contributiva ).

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