Attestato di prestazione energetica (APE ).
Parleremo in modo più approfondito dell' ACE ( attestato certificazione energetica ) degli edifici in altri post e spiegheremo il suo funzionamento, visto l'obbligatorietà espressa dalla normativa.
Voglio invece parlare della sua evoluzione e del suo cambiamento. Difatti il decreto sulla efficenza energetica in edilizia, oltre a modificare le aliquote di detrazione fiscale per le ristrutturazione edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica, il cosidetto
dl ecobonus, ha cambiato anche il nome dell' attestato di certificazione energetica ( ACE ) in attestato di prestazione energetica ( APE ).
Ma le novità non finiscono semplicemente con un cambio di nome. Infatti, l’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 verrà completamente sostituito da quello previsto nel testo dello schema di decreto legge sull’efficienza energetica nella sua versione uscita dal Consiglio dei Ministri (consulta lo Speciale
Detrazione 65% Ecobonus ).
L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e
gli appartamenti
costruiti,
venduti o
locati. In caso di nuova
costruzione, l’APE viene rilasciata dal costruttore, mentre per gli
immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto
a cura del
proprietario.
L'attestato di prestazione energetica ( APE ) diventa comulativo.
L’APE è cumulativo, nel senso che può riferirsi
a più unità immobiliari,
purché facciano parte dello
stesso edificio e solo se le unità
immobiliari abbiano la
medesima destinazione d’uso, siano servite dal
medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal
medesimo sistema di raffrescamento estivo.