domenica 14 luglio 2013

Certificazione energetica edifici. L' Ace diventa Ape.

Attestato di prestazione energetica (APE ).

Parleremo in modo più approfondito dell' ACE ( attestato certificazione energetica ) degli edifici in altri post e spiegheremo il suo funzionamento, visto l'obbligatorietà espressa dalla normativa.
Voglio invece parlare della sua evoluzione e del suo cambiamento. Difatti il decreto sulla efficenza energetica in edilizia, oltre a modificare le aliquote di detrazione fiscale per le ristrutturazione edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica, il cosidetto dl ecobonus,  ha cambiato anche il nome dell' attestato di certificazione energetica ( ACE ) in attestato di prestazione energetica ( APE ). Ma le novità non finiscono semplicemente con un cambio di nome. Infatti, l’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 verrà completamente sostituito da quello previsto nel testo dello schema di decreto legge sull’efficienza energetica nella sua versione uscita dal Consiglio dei Ministri (consulta lo Speciale Detrazione 65% Ecobonus ).
L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’APE viene rilasciata dal costruttore, mentre per gli immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario.

L'attestato di prestazione energetica ( APE ) diventa comulativo.
L’APE è cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.



La durata non cambia.
Come per il vecchio Attestato di Certificazione Energetica, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.

Edifici pubblici, obbligo APE entro 120 giorni.
Sul fronte degli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica, ( febbraio 2014 ).
A partire dal 9 luglio 2015 l’obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.

Gli edifici già con ACE sono in regola.
Chi si stesse già mettendo le mani nei capelli, pensando di dover rifare l’analisi energetica del proprio edificio, si tranquillizzi. L’obbligo di dotare l’edificio dell’Attestato di Prestazione Energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Sarà adottato al rinnovo dell' ACE.

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