venerdì 29 maggio 2015

Rata acconto IMU e TASI.

Regole non al passo con i tempi. Questa è la sintesi più appropriata ai problemi che dovranno affrontare i possessori degli immobili in vista della prossima scadenza del 16 giugno, relativa all’IMU e alla TASI.
L' esperienza dello scorso anno ha dimostrato che, la nuova imposta sui tributi indivisibili, si è scoperta ingestibile e quest’anno la situazione non è migliorata affatto. In attesa dell' approvazione della localtax, che dovrebbe avvenire in occasione della prossima legge di stabilità, i contribuenti dovranno fare i conti con le innumerevoli situazioni, aliquote, detrazioni  e soprattutto dovranno calcolare il tributo anche per i detentori. La soggettività passiva, infatti, sembra essere uno dei principali problemi per il calcolo dell’acconto.
La legge istitutiva prevede che la TASI debba essere versata anche dal soggetto che utilizza materialmente l’immobile se diverso dal possessore inteso quale titolare del diritto reale. Ad esempio il tributo deve essere versato, oltre che dal proprietario, anche dal locatario nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento. La quota a carico del detentore sarà stabilità dal regolamento comunale.
Per il momento, però, le regole da seguire per il calcolo dell’acconto sono semplificate. In vista della prossima scadenza del 16 giugno i contribuenti potranno continuare a fare riferimento, provvisoriamente, alle aliquote e alle detrazioni stabilite, in via definitiva, per l’anno 2014. Non sarà quindi necessario fare riferimento alle eventuali nuove aliquote stabilite. Tuttavia, qualora il Comune avesse deliberato fissando nuove aliquote e/o detrazioni di imposta, il contribuente avrà la facoltà di applicare direttamente, già in sede di calcolo dell’acconto, le nuove misure.
Sarà però necessario tenere in considerazione eventuali variazioni, nel frattempo intervenute, durante il primo semestre del nuovo anno. Ad esempio il contribuente potrebbe aver acquistato o ceduto un immobile, potrebbe aver variato la residenza, l’area di cui è proprietario potrebbe essere divenuta edificabile, etc.
Ad esempio se è stato acquistato un immobile in data 1 marzo 2015, sarà necessario calcolare preventivamente il tributo per un periodo di dieci mesi (dal 1 marzo al 31 dicembre) applicando le aliquote dello scorso anno. La somma così determinata dovrà essere suddivisa in due parti eguali. Ciò in quanto il versamento, avente scadenza il 16 giugno prossimo, deve essere effettuato a titolo di acconto. Non sarebbe corretto, invece, calcolare la somma dovuta relativa all’acconto per il periodo compreso tra il 1 marzo ed il 30 giugno. Ciò in quanto le due quote, acconto e saldo, devono essere, in linea di principio eguali. Possono però verificarsi delle variazioni dovute alle nuove aliquote (e/o detrazioni) eventualmente stabilite dal Comune. Se, ad esempio, l’aliquota stabilita ai fini IMU o della TASI dovesse essere incrementata la quota del tributo da versare entro il 16 dicembre prossimo sarà maggiore rispetto a quella versata entro il 16 giugno. Il versamento a saldo dovrà tenere in considerazione la differenza.
Troveranno poi applicazione anche alcune novità relative ai cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero. Tali soggetti, ove iscritti all’AIRE, possono considerare quale abitazione principale l’unico immobile posseduto in Italia qualora l’unità abitativa non sia stata concessa né in locazione, né in comodato. Inoltre è altresì necessario che il possessore sia pensionato nel Paese di residenza. La portata applicativa della norma è stata chiarita dal sottosegretario Zanetti nel corso di un’interrogazione parlamentare. In particolare, è stato precisato che la norma è applicabile a condizione che il cittadino italiano percepisca l’assegno pensionistico direttamente dal Paese di residenza estero e non dall’Italia. Ad esempio non possono fruire del beneficio i pensionati INPS.
La doppia cittadinanza non dovrebbe determinare la perdita dell’agevolazione a condizione, però, che il contribuente abbia almeno la cittadinanza italiana. In questo caso, potendo considerare l’immobile quale abitazione principale, l’IMU non sarà dovuta e dovrà essere versata unicamente la TASI. Il tributo sui servizi indivisibili sarà dovuto, in presenza dei predetti requisiti, nella misura ridotta di un terzo. La medesima riduzione troverà applicazione ai fini della TARI.
Fonte: AGEFIS.

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