venerdì 27 ottobre 2017

Ristrutturazioni edilizie : quali documenti per la detrazione fiscale del 50%?



Oggi trattiamo un argomento molto discusso e ancora semisconosciuto anche agli addetti ai lavori e cioè i documenti da produrre, conservare ed esibire in caso di eventuali controlli ai fini della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia del 50%.
Anche se la norma è in vigore da diversi anni, i contribuenti che intendono utilizzarla, fanno ancora molta confusione sugli adempimenti necessari per ottenerla.
Non c'è da stupirsi infatti, i documenti da produrre e conservare non solo cambiano in base al tipo di intervento da eseguire ma anche per le modifiche che la normativa ha subito negli anni.
Vediamo allora di elencare una lista completa dei documenti da produrre e capire quando sono obbligatori o meno.

Esistenza dell'edificio.
La prima e importante verifica da fare è assicurarsi che l'edificio, oggetto dei lavori, abbia i requisiti richiesti. Difatti, la detrazione è ammessa per edifici adibiti ad abitazione e loro pertinenze ed anche alle parti comuni degli edifici residenziali. Questi edifici devono trovarsi sul territorio italiano.
Sembrerebbe una vera e propria mediocrità ma, ad un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate (AdE), i primi documenti da tenere in evidenza sono le ricevute di pagamento dell'ICI ( ex Imposta Comunale Immobili) dal 1997, se dovuta, o della domanda di accatastamento, qualora l'immobile non sia ancora censito in catasto.
Abolizione comunicazione inizio lavori.
I decreti sulla semplificazione amministrativa, succeduti negli anni, hanno portato alla soppressione dell'obbligo d' invio della comunicazione d' inizio lavori all' AdE - Centro Operativo di Pescara.
Dal mese di maggio 2011 è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell'immobile e nel caso che i lavori siano effettuati a cura del detentore, gli estremi di registrazione del titolo. Non è quindi, necessario inviare altra documentazione, ma dichiarare le spese effettuate e conservare la lista dei documenti che vedremo di seguito, da esibire in occasione di eventuali controlli.
Abilitazione amministrativa.
Quando vengono eseguite opere per le quali la normativa vigente prevede il rilascio di un titolo abilitativo (permesso di costruire, scia, ecc.), è obbligatorio conservare tutta la documentazione anche ai fini della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie.
Nel caso in cui non ci sia bisogno di  abilitazione amministrativa, il beneficiario della detrazione dovrà firmare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui attesti che gli interventi realizzati rientrano fra quelli agevolati e riporti la data di inizio dei lavori.
Comunicazione ASL locale.
La comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale va fatta solo nei casi in cui, i decreti legislativi relativi alle condizioni di scurezza nei cantieri, ne prevedono l'obbligo.
A livello nazionale la comunicazione ASL è inserita nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in particolare all'articolo 99, dove è specificato che  vi è l'obbligo d' invio, quando in cantiere sono presenti almeno due imprese o quando in cantiere opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (in quest'ultimo caso si tratta di opere di una certa grandezza). Qualora vi sia l'obbligo di invio all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio, nella comunicazione vanno riportate: le generalità del committente dei lavori e l'ubicazione degli stessi, la natura dell'intervento da realizzare, i dati identificativi dell'impresa esecutrice, la data di inizio delle opere.
Se, però, non è presente uno dei due requisiti prima citati, la comunicazione ASL non è necessaria.
Documenti sulla sicurezza e contributiva.
Una delle condizioni per cui si potrebbero perdere i benefici della detrazione fiscale è inosservanza delle norme inerenti la sicurezza e gli obblighi contributivi.
E' consigliabile che, il beneficiario della detrazione, si faccia rilasciare dalla ditta esecutrice dei lavori,  ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, una dichiarazione di rispetto e osservanzadelle norme in materia di sicurezza e contributiva.
Fatture.
Tra i documenti fondamentali da conservare vi sono tutte le fatture relative alle spese che beneficiano della detrazione. Va ricordato che da maggio 2011 è stato abolito l'obbligo di indicare il costo della manodopera in maniera distinta nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.
È importante conservare anche tutte le ricevute dei bonifici, che devono essere effettuati dalla medesima persona a cui sono intestate le fatture e che beneficerà della detrazione.
Pagamenti.
I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Quando non è possibile effettuare i pagamenti con bonifico (ad esempio nel caso di diritti per permessi di costruire, imposte di bollo, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti) sono ammesse anche altre modalità di pagamento.
Gli interventi eseguiti su parti comuni di un condominio, oltre al codice fiscale del condominio bisogna anche riportare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Qualora il bonifico venga effettuato da terza persona, in presenza di tutte le condizioni previste dalla norma, sarà quest'ultima a usufruire della detrazione.
Lavori effettuati dal detentore.
Qualora le spese siano sostenute da un detentore dell'immobile diverso dai familiari conviventi (ad esempio comodatario, usufruttuario , locatario), è necessario produrre una dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione delle opere.
Lavori effettuati nel condominio.
Quando si eseguono lavori su parti comuni di edifici residenziali la normativa prevede che venga firmata una delibera assembleare di approvazione all'esecuzione dei lavori.
Inoltre, l'amministratore dovrà redigere una tabella millesimale con la ripartizione delle spese.

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